D.M. 22/10/2004 n. 270

Art. 3 – Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) Laurea (L);

b) Laurea Magistrale (LM).

2. omissis..

3. omissis..

4. Il corso di LAUREA ha l’obbiettivo di  assicurare allo studente un’ ADEGUATA PADRONANZA DI METODI E CONTENUTI SCIENTIFICI generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI.

5. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’ Unione europea e di quelle di cui all’art. 11, comma 4.

17 Risposte

  1. E ora sono proprio cavoli nostri, avete letto quanto pubblicato con la Circolare CNI n. 262 – Competenze professionali ex DPR 328/01 – interventi ingegneri juniores in zona sismica ……… ci hanno tagliato fuori.
    Il bello e che se si legge il contenuto di 15 pagine ti viene voglia di non fare + parte di una categoria di gente di dubbia intellienza e che pensa a farci fuori dal mondo del lavoro.
    E’ ora che in Italia si inizi a pensare a cose + interessanti e importanti……….
    Comunque sono veramente sfiduciato speriamo bene

  2. x ingegnereiunior.it

    Segnalo le seguenti correzioni sul testo:

    Il corso di LAUREA ha l’”obiettivo” …ADEGUATA PADRONANZA DI METODI E CONTENUTI SCIENTIFICI generali, anche “nel” caso in cui sia orientato…

    Saluti
    Dott.Ing.Jr N.P.

  3. Credo che i primi colpevoli delle nostre disgrazie,
    siano propri i nostri professori universitari, i quali durante il corso di studi triennale non affrontano mai il tema delle leggi DPR 328/2001 e MIUR270/2004.

    I primi a non conoscere le reali competenze per i futuri laureati sono proprio i docenti responsabili alla loro e nostra formazione.

    OPPURE,
    i prof. universitari in buona fede danno per scontato che tutto ciò che loro ci insegnano in ambito accademici, ci è possibile applicarlo nel mondo del lavoro.

    Con il mio ordine provinciale, abbiamo in programma di organizzare convegni presso l’università al fine di illustrare il quadro delle leggi etc…

    Starsene alla finestra a guradare come fanno alcuni colleghi sez.B, non porta a nulla.

    Saluti
    Dott.Ing.Jr N.P.

    • Ciao Nicola vedo che hai ripreso ad indicare “jr”.
      Almeno noi non pieghiamoci a questa imposizione!
      dott. ing. E.F.
      B26
      settore a.
      Firmarsi dott. ing. con il timbro che precisa il resto è ASSOLUTAMENTE LEGITTIMO!

  4. Da mandare in copia a tutti gli ordini provinciali ed alle facoltà di ingegneria.

    A si! Se avanzano francobolli anche a periti e geometri, così, giusto per ricordargli che abbiamo studiato 6 anni e non lavorato nel frattempo.

  5. Ciao a tutti mi è arrivata una mail dal mio ordine contenente una circolare del Consiglio superiore dei Lavori pubblici del 24 luglio ultimo scorso che ribadisce che i professionisti iuniores non sono abilitati alla progettazione in zona sismica.
    Vi consiglio di recuperarla perchè di fatto nei contenuti limita molto la professione autonoma.
    Ciao

  6. Parere del consiglio dei LL.PP.
    Ci risiamo…

    http://ordineingegneri.rg.it/download/c … ismica.pdf

  7. Questo è il documento che l’ordine degli ingegneri di Frosinone ha pubblicato. http://www.ingegneri.fr.it/wp-content/uploads/2009/10/circolare-n-262-del-28-settembre.pdf

    • Cari amici ormai sono più volte e da tempo che lo sto dicendo ormai non c’è più niente da fare, è inutile discutere parlare, fax, ministero, ricorso, la sonata è quella, hanno deciso di non farci lavorare ed quiparare la Laurea al diploma e non c’è niente da fare. L’italia dunque a questo punto non mi sembra così avanzata, ma rimane indietro rispetto all’Europa.
      Oggi la libera professione di ingegnere non la si può fare se si è iscritti alla sez. B. A che serve allora la laurea perchè non la si abolisce e si ripristina il ciclo unico ? perchè illudere tanti giovani e che colpa ne abbiamo ora noi e cosa dovremmo fare per aver creduto nello stato e nella legge e nello studio ?
      Parole solo parole inutili…..
      Mi fa rabbia poi sentire i politici che parlano di dare lavoro ai giovani di incoraggiare e sostenerli , e poi ci si lamente che i cervelli scappano dall’Italia, che pagliacci.
      E’ chiaro che il parere sia di parte, lo si intuisce subito. Per primo cercano di appropriarsi tutto il comma 1 che parla di professione di Ingegnere in generale ( quindi sia A che B) e poi anche quando viene affermato che le competenze degli iscritti alla Sez. A, vanno inquadrate anche alla luce del vecchio R.D. (ignorando che questo invece è valido anche per gli iscritti alla sez. B perchè inerente alla professione di Ingegnere). Del codice deontologico nemmeno l’ombra e nemmeno se ne fa menzione allora aboliamolo a che serve. SVeglia
      ciò che io dicevo da tempo agli albori di tutta la questione si sta materializzando purtruppo vedrete che presto ingegneri elettronici, informatici, gestionali, N.O. e addirittura i laureati in Informatica n.o. iscritti nella sez. A settore informazione si metterano a progettare edifici in zona sismica e nessuno potrà dirgli niente mentre noi a fare niente, gli stupidi. A questo punto anche contro il mio interesse bisogna al più presto inoltrare un denuncia alla procura per verificare in tutta Italia i progetti approvati degli iunior e quindi le relative responsabilità a partire dal genio civile dal dirigenti che li ha vistati fino a tutti coloro che siano responsabili così vedremo un pò come andrà a finire tanto noi non abbiamo più niente da perdere.

  8. cari amici,
    il citare ad ogni dove, leggi , massime, e sentenze a nostro favore, è una pratica che porta a qualche risultato in sede giurisdizionale , alias Tribunali della Repubblica.
    Noi siamo di fronte ad un pezzo dello stato (CNI) che ha deciso di infischiarsene di tutto pur di negare la libera professione degli ingegneri triennali, per il principale motivo di ridurre la platea dei possibili ricevitori d’incarichi.
    Il fatto che un ingegnere triennale ne sappia molto di più di strutture rispetto a un un ingegnere industriale quinquennale, e in media di più di un ingegnere V.O. per loro non conta.
    Fanno valere il criterio quantativo e non qualitativo.
    E’ indispensabile una nostra FORTE rappresentanza

  9. Ciao sapete nulla della Circolare CNI n. 262 – Competenze professionali ex DPR 328/01 – interventi ingegneri juniores in zona sismica. Secondo me è ora di svegliarci!!!!!!!!

    • E’ ora di pagare qualcuno che difenda davvero i nostri diritti. O cambiamo mestiere. Istituiamo un fondo, ingaggiamo degli avvocati. Sta per essere troppo tardi. Atro che diritti acquisiti. Ci stanno distruggendo e stiamo subendo indifesi…

    • Mi permetto, anche sulla base di opinioni già espresse da qualcuno di voi, di abbozzare qualche considerazione sul DPR 328/01 de 5 giugno 2001 e sulla professione di ingegnere.

      Titolo

      1 – Art.3
      c. 3 “ Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, …”
      Questo significa che esistono comunque delle competenze comuni ai tre settori e sezioni A e B ( si fa rifermento a competenze riservate ovvero attribuite in via esclusiva … ) . A riguardo, tanto per fare un esempio, nulla osta che un ingegnere iscritto al terzo settore – dell’informazione- dopo la frequentazione e il superamento di un idoneo corso, possa occuparsi della normativa antincendio (818/1984) ed esercitare in tal senso.

      2 – Capo IX – Professione di Ingegnere – Art.45
      c.1 – “Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B….”
      c. 2 //
      c.3“ Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali …. “
      Leggasi agli ingegneri iscritti nella sezione B ….. E’ evidente quindi che una cosa è la professione che chiaramente è quella di ingegnere e l’altra e quella del titolo professionale. Dichiararsi ingegnere non è quindi assolutamente fuori luogo e sopratutto non è fuori legge !.
      A titolo di curiosità vedete un pò cosa pubblica il MIUR http://universo.murst.it/presentazione/titoli.html
      ( altro esempio: il titolo di professore viene usato da tutti gli insegnanti anche se dovrebbe essere riservato solo ai docenti universitari )
      Tutt’al più è doveroso associare alla dicitura di ingegnere, negli atti ufficiali quali progetti etc, l’appartenenza al proprio settore indicandolo questo si con chiarezza.
      Qualcheduno dei colleghi faceva giustamente notare che INARCASSA antepone tranquillamente al nostro nome gli acronimi di dott. e ing. e non mi risulta che nessuno, almeno fino ad ora, gli abbia fatto causa.

      Vorrei inoltre far osservare che anche molti ingegneri della sezione A, con laurea specialistica, si firmano tranquillamente dott.ing. X Y omettendo il settore di competenza e quindi il titolo professionale nella sua completezza. Qualora volessimo usare l’assurda logica usata da altri potremmo ritenere che questi si spaccino per iscritti a tutti tre i settori.

      Attività professionale

      Ognuno purtroppo interpreta la legge nel senso che più gli conviene. Il DPR 328/01 però lascia chiaramente uno spazio proprio alla sezione B, perchè in caso contrario si sarebbe limitato nell’art.46 c.3 al punto 1, dove in effetti si evince la preponderanza del “ concorso e collaborazione”. Il legislatore è invece voluto andare oltre e, se pur con delle limitazioni, consentire di fatto uno spazio di completa autonomia al professionista della sezione B.
      Quanto al termine di standardizzato mi sembra chiaro l’intento, leggendo il comma 2 dell’art.46, di riferirlo ( e in qualche modo contrapporlo ) al concetto di metodologie di avanzate o sperimentali ( analogo il ragionamento a complessità e semplicità ). Tutto ciò che non è avanzato è standardizzato ( ovvero il 90% della progettazione in generale ).
      Anche relativamente alla progettazione antisismica il concetto, a mio avviso, si può estendere. Una volta che una zona è stata classificata la progettazione ricalcherà, perchè in definitiva si ripeterà nel tempo consolidandosi, e quell’iter procedurale-progettuale, diventerà standard.

  10. certo che come inizio per Rolando non c’è male…..
    ma di certo non è una sorpresa.

  11. Ragazzi fate un ultimo sforzo, prendete una qualunque specializzazione anche la più semplice, e si apriranno le porte. Non vale la pena combattere. Purtroppo è andata così.
    Auguri a tutti.

    • Forse hai ragione.

      Credo che se si continua di questo passo la professione di ingegnere iunior sarà cancellata a furia di pareri e circolari.

      A tal punto, non può non intervenire il Governo a fare chiarezza su una propria legge che ci ha generato. Qui credo saremo sostenuti dal Governo stesso magari con un altra legge o decreto.

      Saluti
      Dott.Ing.Jr N.P.

  12. Laurea primo livello

    laurea primo livello

    Con le modifiche apportate dall’ultima riforma universitaria tutti i nuovi studenti delle università devono inizialmente iscriversi ad un corso di laurea, anche detta laurea di primo livello (ex laurea triennale).

    Il corso di laurea di primo livello, ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. La laurea di primo livello si consegue con l’acquisizione di 180 crediti formativi. I corsi sono istituiti all’interno di 43 classi + 4 classi di laurea nelle professioni sanitarie + 1 classe di laurea nelle Scienze della difesa e della sicurezza.

    Le classi di laurea di primo livello (MIUR).

    Per iscriversi ad un corso di laurea occorre un diploma quinquennale di scuola superiore o un titolo equivalente conseguito all’estero, inoltre occorrerà anche dimostrare una preparazione iniziale coerente con il corso scelto. Le singole facoltà stabiliscono i requisiti indispensabili per l’accesso ed il modo in cui questi requisiti verranno verificati.

    Qualora venissero evidenziate delle lacune queste saranno espresse in debiti formativi che la matricola dovrà recuperare nel primo anno con apposite attività integrative organizzate dall’ateneo (es: se decideste di iscrivervi a lettere classiche senza aver studiato il latino probabilmente vi sarà chiesto di impararlo).

    Fondamentali norme della riforma sono infatti il decreto 509 del 1999, in parte modificato dal decreto 270 del 2004, secondo il quale tutti i nuovi corsi di laurea di primo livello avranno test d’ammissione che però, nel caso di insufficienze da parte dello studente, non prevedono la sua esclusione dagli studi bensì debiti formativi da recuperare, e la legge 264/99 sul numero chiuso, che prevede test d’ingresso obbligatori per alcune facoltà, tra le quali, medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e architettura, e per tutti i corsi di laurea di nuova istituzione, quelli in pratica che non hanno ancora prodotto laureati.

    I corsi di laurea di primo livello comportano lezioni in aula e relativi esami, seminari, laboratori, attività pratiche, esercitazioni individuali o guidate, tirocini, e inoltre la verifica sia della conoscenza di una lingua straniera, scelta dallo studente tra quelle dell’Unione Europea, sia di competenze informatiche di base. Il percorso si conclude con una prova finale, che non consiste nella tradizionale tesi. Le modalità della prova sono stabilite dai singoli atenei: si tratta in genere di elaborati o relazioni.

    Con la laurea è possibile:

    * inserirsi nel mondo del lavoro e accedere alla maggior parte delle attività lavorative del suo ambito
    * accedere ai concorsi della pubblica amministrazione (circolare del 27 dicembre 2000) e iscriversi agli albi professionali nella sezione B
    * proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale, oppure con un master di primo livello o con un corso di perfezionamento

    La laurea di primo livello dà diritto alla qualifica accademica di dottore.

    Chi consegue il titolo presso un ateneo potrà accedere ai livelli di studio superiori presso qualsiasi altro ateneo.

    Per quanto riguarda l’iscrizione agli albi professionali il D.P.R. 328/2001 specifica le modalità di svolgimento dell’esame di stato, il valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti con il precedente ordinamento didattico e soprattutto stabilisce a quali ordini professionali fanno riferimento le varie classi di appartenenza.

    Si sottolinea, quindi, che per l’accesso agli ordini professionali non si deve prendere come riferimento la denominazione del corso di studio o del corso di laurea, ma la classe di laurea di riferimento del corso di studio.

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