Sentenza a favore degli Ingegneri Iunior
L’ingegnere iunior inizia a far valere i suoi diritti.
Accade in Campania, nella sezione di Salerno, un ingegnere iunior viene citato in giudizio, per un incarico di progettazione di pubblica illuminazione da parte dell’amministrazione comunale di Salza Irpinia (AV). A citarlo in giudizio sono tre ingegneri i quali ritengono che con la qualifica professionale di ingegnere iunior egli non possa svolgere incarichi di progettazione di pubblica illuminazione. La risposta del Tribunale è ineccepibile in quanto ritiene detta censura INFONDATA, e risponde che siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall’art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi chiarisce che dal DPR non si evince una limitazione a detta attività e neanche si possono considerare le competenze assegnate in maniera analogica e tantomeno interpretativo-riduttiva.
Questa sentenza è una vittoria per gli ingegneri iunior, in quanto chiarisce che le competenze dettate dal DPR. 328/2001 non possono limitare la libertà di lavoro del professionista iunior se non sono ben chiarite dalla normativa e aggiunge che essa non deve essere interpretata in maniera analogica e riduttiva. Aggiunge inoltre che oltre all’autorevole titolo di studio posseduto è l’esperienza maturata nel campo dello specifico interesse a delegittimare le sue capacità.
Per la sentenza completa vedi tra i documenti, tratto dalla sentenza:
<<La censura è infondata poiché, siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall’art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.
D’altra parte la qualificazione professionale del controinteressato risulta non solo dal titolo di studio ma anche dalla notevole esperienza maturata, anche nel campo di specifico interesse, come evidenzia il curriculum versato in atti.>>”
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