Competenze Professionali secondo il CNI
Le competenze degli ingegneri: una ricerca del Centro studi CNI
“Le competenze professionali degli ingegneri secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001″ realizzata dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 ha rappresentato una “rivoluzione” per numerosi Ordini, e in particolare per quello degli ingegneri. Il Decreto ha infatti determinato una suddivisione in due sezioni (la A, quella degli ingegneri, il cui accesso è consentito ai laureati specialistici e ai laureati quinquennali del vecchio ordinamento; la B, quella degli ingegneri iuniores, il cui accesso è consentito ai nuovi laureati “triennali” e ai diplomati universitari del vecchio ordinamento) e, per ciascuna di esse, in tre settori (ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, ingegneria dell’informazione), di quello che fino ad allora era stato un unico e indifferenziato Albo professionale.
In questo modo si sono venute a caratterizzare sei nuove figure professionali: l’ingegnere civile e ambientale e l’ingegnere civile e ambientale iunior; l’ingegnere industriale e l’ingegnere industriale iunior; l’ingegnere dell’informazione e l’ingegnere dell’informazione iunior. Tale differenziazione è senz’altro coerente non solo con il nuovo ordinamento universitario (caratterizzato dal modello 3+2 che vede affiancare un titolo accademico triennale, laurea, ad uno quinquennale, laurea specialistica) ma anche con l’enorme espansione delle discipline ingegneristiche verificatasi nel corso degli ultimi decenni.
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 328/2001 provvede, inoltre, ad individuare ambiti professionali diversi per ciascun settore e sezione del nuovo Albo degli ingegneri, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. Come si è già avuto modo di evidenziare, l’attribuzione delle competenze professionali in capo a ciascuna sezione e settore dell’Albo degli ingegneri non è priva di contraddizioni e omissioni.
In questo volume si è però cercato di apportare un contributo alla puntualizzazione della differenziazione operata dal Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 in materia di competenze professionali attraverso una disamina del dettato normativo vigente.
Per quanto attiene l’analisi del dettato normativo, esso sembra essere coerente, anche nella terminologia utilizzata, con quanto previsto dalle norme adottate in altri paesi europei; soprattutto esso sembra essere in grado di differenziare sufficientemente l’ambito delle competenze degli ingegneri e degli ingegneri iuniores, e quello delle professioni tecniche che operano in settori contigui.
Uno dei criteri fondamentali al quale fare riferimento nell’interpretazione del quadro normativo relativo al riparto delle competenze degli ingegneri è, infatti, quello della concordanza fra il percorso formativo compiuto dal professionista e la particolare complessità e/o specialità della prestazione attribuita; viene infatti sancito che debba sussistere cioè una diretta proporzionalità fra la “complessità” dell’attività riservata e il patrimonio di conoscenze e competenze del professionista chiamato ad espletarla.
Così all’ingegnere della sezione A vengono riservate le prestazioni “ innovative”, mentre l’attività degli ingegneri iuniores viene sostanzialmente ricondotta all’utilizzo delle “procedura standardizzata”, dove per essa si deve intendere una procedura conforme a un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione.
Anche nel settore più “delicato” quale quello dell’ingegneria civile e ambientale, teatro in passato di un corposo contenzioso che ha visto contrapposti ingegneri e geometri, il dettato normativo del Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 sembra consentire una sostanziale differenziazione tra le competenze degli ingegneri iuniores e quelle dei tecnici diplomati; mentre ai primi sono riservate, tra l’altro, “la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”, ai secondi invece è affidato, tra l’altro, il “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
Già sulla scorta di una mera interpretazione letterale, è infatti evidente che il concetto di “modesto” presuppone sia un limite qualitativo, sia un limite quantitativo alla tipologia dell’opera; anche la giurisprudenza, pur dando priorità al criterio qualitativo della concordanza tra contenuti della prestazione e la tipologia del percorso formativo del professionista, ha affiancato ad esso una serie di indicazioni di ordine quantitativo (in termini di volumetria, altezza e costo) per la individuazione della tipologia di “modesta” costruzione civile.
Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà. Ed è lo stesso legislatore che esclude la complessità della costruzione, imponendo che per la sua realizzazione vengano utilizzate esclusivamente metodologie standardizzate.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate; la costruzione civile “modesta”, oltre alle limitazioni di ordine qualitativo relative alla complessità del manufatto, rova invece un proprio elemento caratterizzante anche nelle sue ridotte dimensioni (in termini di volumetria, altezza, costo).
a cura di Giovanni Angotti, Presidente Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
In allegato il documento in PDF redatto dal Centro studi del CNI:
Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001









