Analisi delle Competenze del DPR 328/2001

 

 

 

In blu i commenti alla legge

In nero l’estratto del DPR 328/2001

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 46
(Attività professionali)

PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN GENERALE sez. A e B

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere (il legislatore fa riferimento alla professione di ingegnere che comprende quindi tutte e due gli albi sez. “A” e “B”) sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

solo per la sez. A

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3(qui intende dire che sono di competenza della sez. A anche quelle della sez. B) , formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1(ribadisce che sono di particolare pertinenza del ingegnere sez. A le attività indicate nel comma 1 nelle quali si applicano metodologie avanzate, ecc. in pratica attività di cui al comma 1 che anno carattere complesso), che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.(indirizza quindi la attività di particolare interesse della sez. A)

solo per la sez. B e anche per la sez. A

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2 (ricorda che non vengono modificate le attività gia riservate a questa professione e quindi quella di ingegnere):

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; (attività da svolgere in regime di collaborazione e concorso, quindi a parità di condizioni, tra le quali si hanno la progettazione, la direzione lavori, la stima e il collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, riconducibili quindi a quelle indicate al comma 1)
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;(attività da svolgere in piena autonomia, tra le quali la progettazione, la direzione lavori, la vigilanza, la contabilità, la liquidazione relative a costruzioni civili semplici riconducibili a quelle indicate al comma 1, precisando l’uso di metodologie standardizzate, che si contrappongono quindi alle avanzate, innovative e sperimentali riservate a quelle della sez. A)
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;( i rilievi su tutti i tipi di opere edilizie riconducibili quindi, a quelle indicate al comma 1)

b) per il settore “ingegneria industriale”: (idem)

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: (idem)

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

CONCLUSIONI

Dall’esame attento del DPR 328/2001, si evidenzia come il legislatore come primo comma detta le regole della professione di “Ingegnere” e poi fa le distinzione tra le due sezioni dell’Albo A e B. Alla sez. A, amplia logicamente le attività che citerà al comma 3 e distingue quindi che alla sez. A sono attribuiti in modo particolare tutte le attività di ingegnere che implicano l’uso di metodi avanzati, in pratica tutte le opere civili la cui progettazione risulta complessa, innovativa o sperimentale. Alle sez. B, gli da la possibilità di lavorare in collaborazione o in concorso, quindi a parità di condizioni, con altre figure che sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nell’ambito delle opere pubbliche. Inoltre dà la possibilità di svolgere attività di progettazione autonoma, senza vincoli di collaborazione o quant’altro, alle costruzioni civili semplici, quindi tutte quelle non complesse, innovative e sperimentali, utilizzando metodologie standardizzate, cioè conformi ad un insieme di regole pratiche, scientifiche e metodologiche, quindi non avanzate, innovative o sperimentali.

L’ambito di distinzione è ben chiaro dalla normativa:

  • L’ingegnere sez. B può progettare sistemi e opere che non risultano complesse, innovative e sperimentali, al loro grado di complessità logicamente è legata anche la metodologia di progettazione.
  • L’ingegnere sez. A può progettare sistemi e strutture anche complesse, innovative o sperimentali.

    Queste facili considerazioni vengono ignorate dai vecchi ingegneri, i quali non riescono a comprendere il senso della legge, in pratica scartano tutto il comma 1 che secondo loro è solo riservato a loro, il comma 2 anche se serve a definire le differenze delle 2 categorie, A e B, per loro è stato inserito solo per elogiarli, il comma 3 lo interpretano alla lettera, attribuendo al termine “semplice” il significato di facile, come assemblare forse una costruzione con i lego e a “standardizzata” una procedura ripetitiva, come un copia e incolla. Tra le due competenze quindi “semplice” e “complesso”, tutte le opere che stanno in mezzo, quindi che non sono semplici e neanche complesse, sono nel limbo e le escludono dalla sez. B. E’ da ricordare che la classificazione in base alla difficoltà dell’opera è questa:

    In basso - Modesto – Geometri

    In mezzo - Semplice – Ingegneri sez. B

    In alto - Complesso – Ingegneri sez. A

    Quindi i compiti di progettazione attribuiti sono iseguenti:

    Modesto – Limite della competenza per i Geometri

    Modesto e Semplice – Limite della competenza degli Ingegneri sez. B

    Modesto, Semplice e Complesso – Competenza degli Ingegneri sez. A

    Si ricorda che una sentenza del Tribunale ha stabilito che le norme dettate nel DPR 328/2001 non possono limitare la libertà di lavoro del professionista se non ben chiarite dalla normativa e essa non deve essere interpretata in maniera riduttiva.

    Quindi possiamo affermare che:

    • Tutto ciò che non è complesso o innovativo è SEMPLICE
    • Se una metodologia non è avanzata, innovativa o sperimentale è STANDARDIZZATA

    Collegamento al DPR 328/2001

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