<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Ingegnereiunior.it - Weblog degli Ingegneri Iuniores</title>
	<atom:link href="http://ingegnereiunior.wordpress.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com</link>
	<description>Il portale per la conoscenza di una nuova figura dell’INGEGNERIA ITALIANA.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 12:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su IL NOSTRO PARERE di ingegnereiunior</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/il-nostro-parere/#comment-2125</link>
		<dc:creator>ingegnereiunior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?page_id=556#comment-2125</guid>
		<description>Come sempre è una dimenticanza! Non considerano le lauree triennali.
Chiediamo l&#039;intervento del CNI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come sempre è una dimenticanza! Non considerano le lauree triennali.<br />
Chiediamo l&#8217;intervento del CNI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su IL NOSTRO PARERE di Giampa</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/il-nostro-parere/#comment-2124</link>
		<dc:creator>Giampa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?page_id=556#comment-2124</guid>
		<description>Eccovi un&#039;altra bella notizia direttamente dalle newsletter del sito dell&#039;acca software, questa riguarda il rilascio dei certificati energetici.


E&#039; all&#039;esame del Consiglio di Stato la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione dell&#039;articolo 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 192/2005, definisce &quot;i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#039;indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l&#039;ispezione degli impianti di climatizzazione&quot;.

La bozza di Regolamento attualmente in discussione prevede l&#039;abilitazione &quot;automatica&quot; alla certificazione energetica degli edifici per alcuni titoli di studio, mentre in altri casi sarà obbligatoria la partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

La bozza attualmente in discussione prevede che i &quot;tecnici abilitati&quot; alla certificazione energetica, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza, siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea specialistica (Dm 28 novembre 2000) in: 
Architettura e Ingegneria edile 
Ingegneria aerospaziale e astronautica 
Ingegneria chimica 
Ingegneria civile 
Ingegneria dell&#039;automazione 
Inegneria elettrica 
Ingegneria energetica e nucleare 
Ingegneria gestionale 
Inegneria meccanica 
Ingegneria per l&#039;ambiente e il territorio 
Scienza e ingegneria dei materiali 
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
Scienze e tecnologie agrarie 

Laurea magistrale (Dm 16 marzo 2007) in: 
Ingegneria della sicurezza 
Ingegneria elettrica 
Ingegneria energetica e nucleare 
Ingegneria gestionale 
Ingegneria meccanica 
Ingeneria navale 
Ingeneria per l&#039;ambiente e per il teriitorio 
Scienza e ingegneria dei materiali 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

Diploma di: 
Geometra 
Perito Industriale 
Perito agrario 

Per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l&#039;ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali.
La preparazione dei corsi di abilitazione sarà affidata a livello nazionale ad Università, organismi ed enti di ricerca e ordini professionali mentre a livello locale le regioni potranno organizzare i corsi o autorizzare altri soggetti.

Dopo l&#039;esame del Consiglio di Stato la bozza di regolamento dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione prevista per il mese di febbraio del prossimo anno.
Prima di allora non sono da escludere modifiche al provvedimento, dal momento che si sono levate le prime critiche da parte di alcuni ordini professionali.

Ricordiamo che il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori troverà naturalmente applicazione nelle regioni che non hanno disciplinato autonomamente la materia (es. Lombardia, Emilia Romagna); fino alla pubblicazione del regolamento previsto del D.Lgs. 192 continueranno a trovare applicazione le norme transitorie definite dall&#039;allegato 2 al D.Lgs. 115/2008

Ora sappiamo che un laureato triennale ha superato tre esami di fisica (fisica 1, fisica 2 e fisica tecnica), ma a quanto pare è più abilitato un geometra che no studia niente!!!

Non so se questa informazione è veritiera, ma non comprerò mai più un programma dell&#039;ACCA Software.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eccovi un&#8217;altra bella notizia direttamente dalle newsletter del sito dell&#8217;acca software, questa riguarda il rilascio dei certificati energetici.</p>
<p>E&#8217; all&#8217;esame del Consiglio di Stato la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 192/2005, definisce &#8220;i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l&#8217;indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l&#8217;ispezione degli impianti di climatizzazione&#8221;.</p>
<p>La bozza di Regolamento attualmente in discussione prevede l&#8217;abilitazione &#8220;automatica&#8221; alla certificazione energetica degli edifici per alcuni titoli di studio, mentre in altri casi sarà obbligatoria la partecipazione ad uno specifico corso di formazione.</p>
<p>La bozza attualmente in discussione prevede che i &#8220;tecnici abilitati&#8221; alla certificazione energetica, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza, siano in possesso dei seguenti titoli di studio: </p>
<p>Laurea specialistica (Dm 28 novembre 2000) in:<br />
Architettura e Ingegneria edile<br />
Ingegneria aerospaziale e astronautica<br />
Ingegneria chimica<br />
Ingegneria civile<br />
Ingegneria dell&#8217;automazione<br />
Inegneria elettrica<br />
Ingegneria energetica e nucleare<br />
Ingegneria gestionale<br />
Inegneria meccanica<br />
Ingegneria per l&#8217;ambiente e il territorio<br />
Scienza e ingegneria dei materiali<br />
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali<br />
Scienze e tecnologie agrarie </p>
<p>Laurea magistrale (Dm 16 marzo 2007) in:<br />
Ingegneria della sicurezza<br />
Ingegneria elettrica<br />
Ingegneria energetica e nucleare<br />
Ingegneria gestionale<br />
Ingegneria meccanica<br />
Ingeneria navale<br />
Ingeneria per l&#8217;ambiente e per il teriitorio<br />
Scienza e ingegneria dei materiali<br />
Scienze e tecnologie agrarie<br />
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali </p>
<p>Diploma di:<br />
Geometra<br />
Perito Industriale<br />
Perito agrario </p>
<p>Per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l&#8217;ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali.<br />
La preparazione dei corsi di abilitazione sarà affidata a livello nazionale ad Università, organismi ed enti di ricerca e ordini professionali mentre a livello locale le regioni potranno organizzare i corsi o autorizzare altri soggetti.</p>
<p>Dopo l&#8217;esame del Consiglio di Stato la bozza di regolamento dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione prevista per il mese di febbraio del prossimo anno.<br />
Prima di allora non sono da escludere modifiche al provvedimento, dal momento che si sono levate le prime critiche da parte di alcuni ordini professionali.</p>
<p>Ricordiamo che il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori troverà naturalmente applicazione nelle regioni che non hanno disciplinato autonomamente la materia (es. Lombardia, Emilia Romagna); fino alla pubblicazione del regolamento previsto del D.Lgs. 192 continueranno a trovare applicazione le norme transitorie definite dall&#8217;allegato 2 al D.Lgs. 115/2008</p>
<p>Ora sappiamo che un laureato triennale ha superato tre esami di fisica (fisica 1, fisica 2 e fisica tecnica), ma a quanto pare è più abilitato un geometra che no studia niente!!!</p>
<p>Non so se questa informazione è veritiera, ma non comprerò mai più un programma dell&#8217;ACCA Software.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Settore dell&#8217;Informazione di ANGELO</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/vetrina-dei-lavori/settore-dellinformazione/#comment-2123</link>
		<dc:creator>ANGELO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?page_id=361#comment-2123</guid>
		<description>VOLEVO TENTARE LA STRADA DI ING DELLA SICUREZZA MA SECONDO ME NEPPURE RAGGIUNGIAMO I REQUISITI PER L&#039;ACCESSO ALLA MAGISTRALE... 

SIAMO STATI TRUFFATII!!! 3 ANNI BUTTATI !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VOLEVO TENTARE LA STRADA DI ING DELLA SICUREZZA MA SECONDO ME NEPPURE RAGGIUNGIAMO I REQUISITI PER L&#8217;ACCESSO ALLA MAGISTRALE&#8230; </p>
<p>SIAMO STATI TRUFFATII!!! 3 ANNI BUTTATI !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prima bozza del NOSTRO PARERE di Angelo</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/28/prima-bozza-del-nostro-parere/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=589#comment-2122</guid>
		<description>PERDONATE LA VOCE FUORI CORO E FORSE ANCHE POCO ATTINENTE MA ...SENTO IL BISOGNO DI PRECISARE UNA COSA:

..RINGRAZIO IL COLLEGA PER LA BOZZA INVIATA E PER IL LAVORO SVOLTO CHE A MIO PARERE E&#039; PIU&#039; CHE BUONO..

QUELLO CHE PERO&#039; MI SEMBRA DI AVER CAPITO E&#039; CHE  VENGONO  MESSI IN EVIDENZA SOLO  I LIMITI IMPOSTI AL SETTORE EDILE. NON FRAINTENDETEMI TROVO INGIUSTO TUTTO QUELLO CHE E&#039; ACCADUTO E IL PARERE INERENTE LA PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA DA PARTE DEGLI  ING. SEZ B, MA VOLEVO SEGNALARE CHE ANCHE GLI ING JUNIOR INFORMATICI DAL DPR 328 HANNO SUBITO UN GRAVISSIMO DANNO.. PENSATE CHE A NOI E&#039; STATO ADDIRITTURA  VIETATO DI PROGETTARE UN SEMPLICISSIMO IMPIANTO ELETRICO...

CREDETEMI DOPO 5 ANNI DI INDUSTRIALI  E 3 DI INGEGNERIA  E&#039; DAVVERO  DISARMANTE !!!

CONSIDERATE INOLTRE CHE NOI SIAMO DAVVERO POCHINI PER  ALZARE LA VOCE...

NON CI SOGNEREMO MAI DI PROGETTARE STRUTTURE PERCHE&#039; NON E&#039; NOSTRA VOLONTA&#039; .....MA ALMENO UN SEMPLICE IMPIANTO ELETTRICO..!!!

QUELLO CHE CHIEDIAMO ( MI FACCIO PORTAVOCE DEI COLLEGHI) è DI INSERIRE NELLA BOZZA DEL PARERE POSTATO UNA RICHIESTA DI REVISIONI E DI PARERI VERSO TUTTI I SETTORI COMPRESO QUELLO DELL&#039; INFORMAZIONE CHE IN CASO CONTRARIO IN ASSENZA DI MODIFICHE  RIDUCE UN INGEGNERE JUNIOR NON A LIVELLO DI UN PERITO INDUSTRIALE.. MA A LIVELLO DI UN DIPLOMATO IN  LICEO CLASSICO !!!

AIUTATECIIII !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERDONATE LA VOCE FUORI CORO E FORSE ANCHE POCO ATTINENTE MA &#8230;SENTO IL BISOGNO DI PRECISARE UNA COSA:</p>
<p>..RINGRAZIO IL COLLEGA PER LA BOZZA INVIATA E PER IL LAVORO SVOLTO CHE A MIO PARERE E&#8217; PIU&#8217; CHE BUONO..</p>
<p>QUELLO CHE PERO&#8217; MI SEMBRA DI AVER CAPITO E&#8217; CHE  VENGONO  MESSI IN EVIDENZA SOLO  I LIMITI IMPOSTI AL SETTORE EDILE. NON FRAINTENDETEMI TROVO INGIUSTO TUTTO QUELLO CHE E&#8217; ACCADUTO E IL PARERE INERENTE LA PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA DA PARTE DEGLI  ING. SEZ B, MA VOLEVO SEGNALARE CHE ANCHE GLI ING JUNIOR INFORMATICI DAL DPR 328 HANNO SUBITO UN GRAVISSIMO DANNO.. PENSATE CHE A NOI E&#8217; STATO ADDIRITTURA  VIETATO DI PROGETTARE UN SEMPLICISSIMO IMPIANTO ELETRICO&#8230;</p>
<p>CREDETEMI DOPO 5 ANNI DI INDUSTRIALI  E 3 DI INGEGNERIA  E&#8217; DAVVERO  DISARMANTE !!!</p>
<p>CONSIDERATE INOLTRE CHE NOI SIAMO DAVVERO POCHINI PER  ALZARE LA VOCE&#8230;</p>
<p>NON CI SOGNEREMO MAI DI PROGETTARE STRUTTURE PERCHE&#8217; NON E&#8217; NOSTRA VOLONTA&#8217; &#8230;..MA ALMENO UN SEMPLICE IMPIANTO ELETTRICO..!!!</p>
<p>QUELLO CHE CHIEDIAMO ( MI FACCIO PORTAVOCE DEI COLLEGHI) è DI INSERIRE NELLA BOZZA DEL PARERE POSTATO UNA RICHIESTA DI REVISIONI E DI PARERI VERSO TUTTI I SETTORI COMPRESO QUELLO DELL&#8217; INFORMAZIONE CHE IN CASO CONTRARIO IN ASSENZA DI MODIFICHE  RIDUCE UN INGEGNERE JUNIOR NON A LIVELLO DI UN PERITO INDUSTRIALE.. MA A LIVELLO DI UN DIPLOMATO IN  LICEO CLASSICO !!!</p>
<p>AIUTATECIIII !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prima bozza del NOSTRO PARERE di Michele</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/28/prima-bozza-del-nostro-parere/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=589#comment-2121</guid>
		<description>Riporto pari passo qualche punto della sentenza inappellabile del consiglio di stato sul quale non si discute. Pare che nei vari pareri emessi nessuno ne abbia tenuto conto riflettete anche su questo quando si scriverà il nstro parere. Basterebbe a rispondere al cslp.

&quot; Così delimitato l’oggetto del giudizio, giova, in mérito all’impianto generale del D.P.R. n. 328 del 2001 in considerazione ( con il quale si è proceduto alla modifica dell’ordinamento di alcune professioni liberali - tra cui quella di ingegnere - derivante dalla necessità dell’inserimento nei relativi albi dei nuovi laureati triennali ), ricordare come l’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall’art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, avesse previsto l’emanazione, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l’obbligo dell’esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove. 
..........
Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova struttura dell’ordinamento degli studi universitarii lo sbocco professionale rappresentato dall’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.
Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni ( iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al términe di un corso di studii, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici ), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell’art. 1, nell’identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l&#039;àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.
Per quel che interessa la professione di ingegnere, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in specie:
a)	due distinte figure professionali: ingegnere ed ingegnere iunior;
b)	l’articolazione dell’albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli ingegneri e gli ingegneri iuniores;
c)	l’istituzione di tre settori nell’àmbito dell’albo, rispettivamente dell’ingegneria civile e ambientale, dell’ingegneria industriale e dell’ingegneria dell’informazione, in relazione alla esigenza di suddividere l’àmbito dell’attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo teconologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni. Tale suddivisione è in linea con quanto è stato attuato negli altri Paesi europei;
d)	una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiorente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;
e)	l’accesso alle sezioni dell’albo previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, individuate con i dd.mm. 28 novembre 2000 e 4 agosto 2000, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
f)	la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.

Venendo al complesso ed articolato secondo motivo di impugnazione, premessa e sottolineata la validità del cànone interpretativo generale assunto dal T.A.R. a base delle sue considerazioni ( mediante il richiamo della veduta clausola generale di salvaguardia dell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione ), i dedotti profili di doglianza si rivelano in parte infondati ed in parte inammissibili.
4.2.1 – Anzitutto, quanto alla prevista istituzione, negli Albi professionali, di due sezioni ( A e B ) riservate rispettivamente ai laureati di primo e secondo livello, premesso che la riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitarii comportava indubbiamente l&#039;esigenza di ridefinire i requisiti per l&#039;accesso alle cosiddette professioni protette ( per le quali sia necessaria l&#039;iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale ), del tutto in sintonia con quanto rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con il parere n. 118/2001 reso nell’adunanza del 21 maggio 2001, va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l’ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del contestato D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuendo - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.
Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” e “B” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio ( né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell&#039;ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell&#039;articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni” ) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua ( in via esclusiva od unitamente ad altre ), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.
Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto pari passo qualche punto della sentenza inappellabile del consiglio di stato sul quale non si discute. Pare che nei vari pareri emessi nessuno ne abbia tenuto conto riflettete anche su questo quando si scriverà il nstro parere. Basterebbe a rispondere al cslp.</p>
<p>&#8221; Così delimitato l’oggetto del giudizio, giova, in mérito all’impianto generale del D.P.R. n. 328 del 2001 in considerazione ( con il quale si è proceduto alla modifica dell’ordinamento di alcune professioni liberali &#8211; tra cui quella di ingegnere &#8211; derivante dalla necessità dell’inserimento nei relativi albi dei nuovi laureati triennali ), ricordare come l’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall’art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, avesse previsto l’emanazione, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l’obbligo dell’esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove.<br />
&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova struttura dell’ordinamento degli studi universitarii lo sbocco professionale rappresentato dall’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.<br />
Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni ( iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al términe di un corso di studii, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici ), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell’art. 1, nell’identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l&#8217;àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.<br />
Per quel che interessa la professione di ingegnere, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in specie:<br />
a)	due distinte figure professionali: ingegnere ed ingegnere iunior;<br />
b)	l’articolazione dell’albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli ingegneri e gli ingegneri iuniores;<br />
c)	l’istituzione di tre settori nell’àmbito dell’albo, rispettivamente dell’ingegneria civile e ambientale, dell’ingegneria industriale e dell’ingegneria dell’informazione, in relazione alla esigenza di suddividere l’àmbito dell’attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo teconologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni. Tale suddivisione è in linea con quanto è stato attuato negli altri Paesi europei;<br />
d)	una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiorente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;<br />
e)	l’accesso alle sezioni dell’albo previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, individuate con i dd.mm. 28 novembre 2000 e 4 agosto 2000, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;<br />
f)	la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.</p>
<p>Venendo al complesso ed articolato secondo motivo di impugnazione, premessa e sottolineata la validità del cànone interpretativo generale assunto dal T.A.R. a base delle sue considerazioni ( mediante il richiamo della veduta clausola generale di salvaguardia dell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione ), i dedotti profili di doglianza si rivelano in parte infondati ed in parte inammissibili.<br />
4.2.1 – Anzitutto, quanto alla prevista istituzione, negli Albi professionali, di due sezioni ( A e B ) riservate rispettivamente ai laureati di primo e secondo livello, premesso che la riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitarii comportava indubbiamente l&#8217;esigenza di ridefinire i requisiti per l&#8217;accesso alle cosiddette professioni protette ( per le quali sia necessaria l&#8217;iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale ), del tutto in sintonia con quanto rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con il parere n. 118/2001 reso nell’adunanza del 21 maggio 2001, va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l’ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del contestato D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuendo &#8211; onde evitare confusioni &#8211; denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.<br />
Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” e “B” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio ( né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell&#8217;ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell&#8217;articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni” ) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua ( in via esclusiva od unitamente ad altre ), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.<br />
Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su IL NOSTRO PARERE di Antonio</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/09/il-nostro-parere/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=553#comment-2120</guid>
		<description>finalmente un ordine che ha chiamato con il giusto nome un ingegnere iscritto alla sez B ed è stato eletto tesoriere
http://www.ordineingegneribat.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=27</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente un ordine che ha chiamato con il giusto nome un ingegnere iscritto alla sez B ed è stato eletto tesoriere<br />
<a href="http://www.ordineingegneribat.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=27" rel="nofollow">http://www.ordineingegneribat.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=27</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su IL NOSTRO PARERE di Antonio</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/09/il-nostro-parere/#comment-2119</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=553#comment-2119</guid>
		<description>http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf" rel="nofollow">http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prima bozza del NOSTRO PARERE di Antonio</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/28/prima-bozza-del-nostro-parere/#comment-2118</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=589#comment-2118</guid>
		<description>http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf" rel="nofollow">http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prima bozza del NOSTRO PARERE di alessiosacca</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/28/prima-bozza-del-nostro-parere/#comment-2117</link>
		<dc:creator>alessiosacca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=589#comment-2117</guid>
		<description>Mi è appena arrivata un news dal mio ordine (sentenza corte di cassazione 19292/2009), la trovo interessante e ribadisce, tra l&#039;altro, che i geometri e affini non hanno competenza perr strutture in  C.A..
SPECIFICA CHE L&#039;INTEGRALE PROGETTAZIONE E NON SOLO QUELLA STRUTTURALE E&#039; COMPETENZA SOLO DI INGEGNERI E ARCHITETTI (IN SENSO LATO E NO SOLO SEZ.A).
La sentenza è anche importante perchè afferma che un ingegnere non può essere subordinato a un geometra...
leggetela con attenzione chissà se ci può essere utile
http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi è appena arrivata un news dal mio ordine (sentenza corte di cassazione 19292/2009), la trovo interessante e ribadisce, tra l&#8217;altro, che i geometri e affini non hanno competenza perr strutture in  C.A..<br />
SPECIFICA CHE L&#8217;INTEGRALE PROGETTAZIONE E NON SOLO QUELLA STRUTTURALE E&#8217; COMPETENZA SOLO DI INGEGNERI E ARCHITETTI (IN SENSO LATO E NO SOLO SEZ.A).<br />
La sentenza è anche importante perchè afferma che un ingegnere non può essere subordinato a un geometra&#8230;<br />
leggetela con attenzione chissà se ci può essere utile<br />
<a href="http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf" rel="nofollow">http://www.ordingme.com/uploads/download_generali/370_File.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su CUP3: 4 iniziative fondamentali di Energy</title>
		<link>http://ingegnereiunior.wordpress.com/2009/10/20/cup3-4-iniziative-fondamentali/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingegnereiunior.wordpress.com/?p=579#comment-2116</guid>
		<description>La  cosa  da  avviare  subito e  senza  mezzi termini,è quella di  investire l&#039; Autorità del Garante  sulla  Concorrenza per  il seguente quesito:
gli ingegneri v.o. sono iscritti  a tutti  e  tre  settori mentre  noi con il  328/2001 siamo costretti  a  subire l&#039;ingiustizia di questa  legge  che  ci  limita  nella  attività di  ingegnere nella  sua  interezza professionale.E&#039; una ingiustizia  immane,  è questo  che  bisogna fare adesso  subito,  fare uguaglianza di  tutti.  sia  degli    ingegneri   del  v.o.  che  del n.o.
 Solo in Italia  esiste  una  discriminazione così  beffarda , negli  altri  paesi della UE  , non  esiste  questa  disuguaglianza nelle  professioni  cosiddette tecniche ingegneristiche,  pertanto, se  volete  vincere la battaglia sulle competenze sismiche  ecc. bisogna  puntare  a  vincere  la  GUERRA !!! altrimenti si fà  la solita lotta  Italiota, ossia,  rimarrà  soltanto  aria  fritta e basta.
Per cui, invito il CUP3 &quot;se  veramente  ha le intenzioni e  ci crede  nel compito  che svolge&quot;, di affrontare  subito  questo problema e di non perdere nemmeno  un minuto per  avviare tutto  il necessario  per  chiedere  alla  Autorità  del Garante  sulla  Concorrenza  &quot;in quanto è dominante la posizione di  chi  può  operare  in tre  settori rispetto a chi  può operare solo  in uno&quot;,   nella  stessa  professione. 
Se  il CUP3, sarà operativo in questo  senso, io  sarò disponibile a raccogliere  adesioni anche in campo nazionale per  le  iscrizioni  allo stesso  organismo. Altrimenti, una  bella  mattina,  farò  da solo  quello  che  dovrebbe fare il CUP3, cioè,  mi costituisco da solo sia  davanti  al Garante che alla Corte di Giustizia  Europea.
Se riuscirò  ad ottenere  giustizia, &quot;come  credo per   motivi inconfutabili ed incontrovertibili&quot;  subito  dopo,   fonderò un sindacato  pensando di far  aderire   almeno   tre mila colleghi.
Saluti  e buona fortuna da un collega che  si è rotto le p..  con la storia  dei  tre  settori  solo  per alcuni ingegneri  a  danno  di  altri.
Questa  è  la vera GUERRA  da fare altro che sismicità si sismicità no !! Mi  dispiace ma  tutti  voi affrontate  il problema dalla parte  sbagliata 
Un ingegnere  chimico  ha  progettato  un palazzo  di cinque piani !! Un ingegnere informatico un  muro di contenimento da svariati migliaia di euro di parcella !! dove  hanno  studiato le materie  basilari di meccanica del  continuo?  le  travi ?? il cls ? ecc.. Ecco perchè urge ristabilire gli equilibri  nella  professione di ingegnere , il famigerato 328/2001, ha  fatto  e continua a fare  danni, ma solo  agli ingegneri che sono costretti di iscriversi in un solo  settore, è ingiusto pensateci bene !!altro  che  competenza sismica,impiantistica ecc.. la professione &quot;anche se è sopraggiunto il 328&quot; ,  deve  essere  per  tutti di INGEGNERE !! Per le  sezioni  A e B, per  il momento  stendiamo un velo pietoso, altra discriminazione non applicata  in nessun paese membro della UE. Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La  cosa  da  avviare  subito e  senza  mezzi termini,è quella di  investire l&#8217; Autorità del Garante  sulla  Concorrenza per  il seguente quesito:<br />
gli ingegneri v.o. sono iscritti  a tutti  e  tre  settori mentre  noi con il  328/2001 siamo costretti  a  subire l&#8217;ingiustizia di questa  legge  che  ci  limita  nella  attività di  ingegnere nella  sua  interezza professionale.E&#8217; una ingiustizia  immane,  è questo  che  bisogna fare adesso  subito,  fare uguaglianza di  tutti.  sia  degli    ingegneri   del  v.o.  che  del n.o.<br />
 Solo in Italia  esiste  una  discriminazione così  beffarda , negli  altri  paesi della UE  , non  esiste  questa  disuguaglianza nelle  professioni  cosiddette tecniche ingegneristiche,  pertanto, se  volete  vincere la battaglia sulle competenze sismiche  ecc. bisogna  puntare  a  vincere  la  GUERRA !!! altrimenti si fà  la solita lotta  Italiota, ossia,  rimarrà  soltanto  aria  fritta e basta.<br />
Per cui, invito il CUP3 &#8220;se  veramente  ha le intenzioni e  ci crede  nel compito  che svolge&#8221;, di affrontare  subito  questo problema e di non perdere nemmeno  un minuto per  avviare tutto  il necessario  per  chiedere  alla  Autorità  del Garante  sulla  Concorrenza  &#8220;in quanto è dominante la posizione di  chi  può  operare  in tre  settori rispetto a chi  può operare solo  in uno&#8221;,   nella  stessa  professione.<br />
Se  il CUP3, sarà operativo in questo  senso, io  sarò disponibile a raccogliere  adesioni anche in campo nazionale per  le  iscrizioni  allo stesso  organismo. Altrimenti, una  bella  mattina,  farò  da solo  quello  che  dovrebbe fare il CUP3, cioè,  mi costituisco da solo sia  davanti  al Garante che alla Corte di Giustizia  Europea.<br />
Se riuscirò  ad ottenere  giustizia, &#8220;come  credo per   motivi inconfutabili ed incontrovertibili&#8221;  subito  dopo,   fonderò un sindacato  pensando di far  aderire   almeno   tre mila colleghi.<br />
Saluti  e buona fortuna da un collega che  si è rotto le p..  con la storia  dei  tre  settori  solo  per alcuni ingegneri  a  danno  di  altri.<br />
Questa  è  la vera GUERRA  da fare altro che sismicità si sismicità no !! Mi  dispiace ma  tutti  voi affrontate  il problema dalla parte  sbagliata<br />
Un ingegnere  chimico  ha  progettato  un palazzo  di cinque piani !! Un ingegnere informatico un  muro di contenimento da svariati migliaia di euro di parcella !! dove  hanno  studiato le materie  basilari di meccanica del  continuo?  le  travi ?? il cls ? ecc.. Ecco perchè urge ristabilire gli equilibri  nella  professione di ingegnere , il famigerato 328/2001, ha  fatto  e continua a fare  danni, ma solo  agli ingegneri che sono costretti di iscriversi in un solo  settore, è ingiusto pensateci bene !!altro  che  competenza sismica,impiantistica ecc.. la professione &#8220;anche se è sopraggiunto il 328&#8243; ,  deve  essere  per  tutti di INGEGNERE !! Per le  sezioni  A e B, per  il momento  stendiamo un velo pietoso, altra discriminazione non applicata  in nessun paese membro della UE. Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
