CUP3: 4 iniziative fondamentali

1. AUDIZIONE CUP3 PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI:

dopo l’ammissione al tavolo tecnico per il regolamento elettorale (DPR 169/05) e la riforma degli accessi alla professione, il CUP3 e’ stato ammesso anche alle audizioni in merito alla riforma delle professioni ed in corso di svolgimento presso la commissione Giustizia della Camera dei Deputati (vedi rassegna stampa allegata). Il CUP3 sta predisponendo un documento con le proprie istanze per porre fine alla continua mortificazione dei professionisti con laurea nuovo ordinamento oltre che una proposta che possa superare in modo definitivo le contrapposizioni tra le varie figure professionali tecniche. A breve sara’ resa nota la data dell’audizione del CUP3.

Eventuali proposte e/o suggerimenti in tal senso possono essere inviati al seguente indirizzo: info_cup3@libero.it.

2. AUDIZIONE CUP3 PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI:

a seguito del parere emanato dal CSLLPP in merito alle competenze degli ingegneri ed architetti iuniores il CUP3 ha chiesto ed ottenuto una audizione presso il CSLLPP. Vista l’apertura che e’ stata data alla richiesta avanzata dal CUP3 di riesaminare il parere oggetto dell’incontro grande soddisfazione e’stata espressa dai delegati del CUP3 che hanno partecipato all’incontro a cui era presente una folta delegazione del CSLLPP oltre al suo presidente ed al segretario. E’ in fase di predisposizione, quindi, un documento di osservazioni al citato parere.

Eventuali proposte e/o suggerimenti in tal senso possono essere inviati al seguente indirizzo: info_cup3@libero.it.

3. DENUNCIA DEL CUP3 AL GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO:

il CUP3 ha presentato “Segnalazione di abuso di posizione dominante” al Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti del C.N.I. – Consiglio Nazionale Ingegneri e del C.N.A.P.P.C. – Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, a seguito dei pareri da questi ultimi emanati negli scorsi mesi e che, di fatto, inibiscono qualsiasi attività di progettazione e direzione lavori su tutto il territorio nazionale agli ingegneri ed architetti iuniores, figure professionali che sono ormai palesemente individuate, dai rappresentanti della categoria iscritti alle sezioni A, come pericolose concorrenti: tali pareri impediscono o limitano arbitrariamente gli sbocchi sul mercato del lavoro e stanno danneggiando irreparabilmente l’immagine dei professionisti tecnici con laurea nuovo ordinamento agli occhi dei consumatori, con gravi e pesanti ripercussioni economiche in questa già critica fase economica.

4. OK, IL PARERE E’ GIUSTO. NUOVO CONTENZIOSO LEGALE DEL CUP3 IN CALABRIA:

a seguito del repentino recepimento del parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici da parte del Dipartimento Regionale LL.PP. della Regione Calabria (dopo che evidentemente non era stato di suo gradimento il parere del Comitato Giuridico Consultivo della Regione Calabria, cui pure la Regione si era rivolta per le competenze degli ingegneri ed architetti iuniores) e che ha inteso in tal modo bloccare definitivamente l’istruttoria delle progettazioni degli ingegneri ed architetti iuniores, il CUP3 adira’ nuovamente le vie legali per far valere i propri diritti di professionisti.

A breve partirà nuova sottoscrizione per la raccolta fondi.

Eventuali proposte e/o suggerimenti in tal senso possono essere inviati al seguente indirizzo: info_cup3@libero.it

Rassegna stampa sull’ audizione del CUP3:

Riforma si riparte 14.10.2009

Consultazione bozza decreto 14.10.2009

25 Risposte

  1. Il punto 4 è la naturale conseguenza del seguito dell’azzardato e immotivato nonchè incostituzionale parere avanzato dal cni e dal cnlp (che non sono la legge). Ora si prospetta un altra azione legale da portare avanti e per cosa? per aspettare senza lavorare altri cinque o sei mesi per poi avere nuovamente una respinta o per perdere, perchè il cup3 non è il diretto interessato ?
    io credo già di sapere come andrà a finire.
    Cmq se l’azione legale non va a buon fine denunciare e verificare i progetti già approvati fin al quel momento perchè se oggi non si può progettare allora non si poteva nemmeno prima quindi se il genio li ha vistati verificare le relative responsabilità dei dirigenti.

    • IL PUNTO 1, MI PARE POSSA ESSERE LA SVOLTA PER IL NOSTRO FUTURO IL CUP3 DEVE FARSENE CARICO MOTIVARE E CHIEDERE AL GOVERNO CON TUTTI I MEZZI DISPONIBILI A GRAN VOCE DI RIPRISTINARE L’ALBO UNICO DEGLI INGEGNERI UNENDO UNA VOLTA PER TUTTE GLI ISCRITTI ALLA SEZ. B E SEZ. A INSIEME RIMANENDO INVARIATI I SETTORI.

      OPPURE CONSENTIRE L’ACCESSO AI MAGISTRALI A TUTTI I SETTORI SEZ. A MENTRE PER LA SEZ. B ACCESSO AL SOLO SETTORE SPECIFICO DELLA PROPRIA LAUREA CON STESSE COMPETENZE DEGLI A PER QUEL SETTORE SENZA QUINDI PREVEDERE NELLO STESSO ALCUNA LIMITIZIONE.

  2. se volete dei fondi diteci come fare

  3. Articolo della rivista dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli

    UN’OPINIONE
    SULLE COMPETENZE
    PROFESSIONALI DEGLI
    INGEGNERI JUNIOR

    Le competenze professionali degli ingegneri
    junior sono espressamente
    definite dall’art. 46, comma 3, DPR
    328/2001, ripartite per i tre settori
    della sezione B dell’albo.
    In seguito ad una richiesta della provincia
    di Macerata è nata l’esigenza
    di conoscere, se esistono limiti ai progetti
    firmati da ingegneri juniores per
    interventi di calcolo, verifica e direzione
    dei lavori in zona sismica per
    poterli validare.
    A tal proposito si osserva che il DPR
    328/2001, all’art 46, comma 3,
    punto a) capoverso 2, così si esprime:
    – la progettazione, la direzione dei
    lavori, la vigilanza, la contabilità
    e la liquidazione relative a costruzioni
    semplici, con l’uso di metodologie
    standardizzate.
    Essa norma lascia indefinite le locuzioni
    “semplici” e “standardizzate”
    ponendo in serie difficoltà i preposti
    all’osservanza di tale comma.
    Non c’è dubbio, per potersi esprimere
    con adeguata competenza,
    che tali aggettivi devono essere interpretati
    nell’ambito del calcolo strutturale
    rivolto alle costruzioni in zona
    sismica.
    Il C.N.I. in tal proposito, anche se a
    maggioranza, si è espresso in risposta
    al quesito proveniente dalla provincia
    di Macerata con la seguente
    dizione:
    – “il calcolo, la verifica e la direzione
    dei lavori di strutture in zona sismica”
    non rientrano tra le attività
    previste nel sopracitato DPR per la
    categoria degli ingegneri junior, in
    quanto non trattasi di costruzioni
    semplici con l’uso di metodologie
    standardizzate e, pertanto, tali attività
    sono di esclusiva competenza
    dell’ingegnere iscritto alla sezione
    A, settore a) civile e ambientale.
    In ciò fare il C.N.I. ha evidentemente
    chiaro il significato preciso degli aggettivi
    “semplici” e “standardizzato”.
    Sarebbe stato il caso di essere più
    espliciti in modo da non dare luogo
    ad equivoci.
    In attesa di ampio ed approfondito
    esame della questione si cerca di dare
    un’interpretazione al problema basandosi
    sulle seguenti considerazioni.
    Risaliamo al significato letterale dei
    due termini:
    Dal Vocabolario della lingua italiana
    Treccani si legge:
    – semplice: dal latino simplex e cioè
    costituito da un solo elemento e
    perciò non può risolversi in ulteriori
    elementi. In meccanica e quindi
    nell’analisi strutturale la parola
    semplice deve essere intesa applicata
    alle sollecitazioni calcolate.
    Appare pertanto che tutte quelle strutture
    per le quali non è richiesto un
    calcolo dei cosiddetti effetti del II ordine
    possano rientrare in quelle cosiddette
    semplici.
    A tal proposito è bene ricordare che
    i programmi delle 30 materie previste
    per il conseguimento della laurea
    del I livello di laurea sono, salvo inevitabili
    modifiche, uguali ai programmi
    delle 30 materie dei vecchi
    corsi di laurea quinquennali.
    E per essi è prevista la conoscenza
    del calcolo strutturale che si ferma
    alla valutazione degli effetti del I ordine.
    Nulla è previsto per esempio sul calcolo
    strutturale in acciaio, sulla stabilità
    dell’equilibrio elastico,sulle strutture
    prefabbricate. Analisi strutturale
    che deve assolutamente prevedere gli
    effetti del II ordine. Tali strutture, pertanto,
    non sono da considerare semplici.
    Successivamente:
    – standardizzato: dal francese estendar
    (stendardo). Livello, grado, tenore
    normale. Nel linguaggio
    scientifico, modello di un particolare
    fenomeno largamente accettato
    in quanto in accordo con le
    osservazioni sperimentali,e quindi
    ormai consolidato. Patrimonio culturale
    acquisito.
    Anche in questo caso se estendiamo
    tale concetto al calcolo strutturale
    possiamo dire che i metodi di
    calcolo che prevedono un’analisi
    che si ferma alla valutazione degli
    effetti del I ordine possono essere
    considerate metodologie standardizzate.
    Poi, volendo dare un significato operativo
    ai due termini occorre fare riferimento
    alla nuova normativa sismica
    entrata in vigore l’1 luglio
    2009, che definisce precise indicazioni
    sulle modalità di calcolo strutturale
    in zona sismica.
    Le costruzioni che si ritengono poter
    rientrare nelle competenze professionali
    degli ingegneri juniores sono le
    “costruzioni in calcestruzzo” e in particolare
    le strutture sismo-resistenti in
    cemento armato la cui tipologia strutturale
    sia una “struttura a telaio” secondo
    quanto precisato al §7.4.3.1.
    delle NTC 2008.
    Secondo le NTC 2008, la valutazione
    della risposta sismica di una struttura
    può eseguirsi mediante analisi lineari
    o analisi non lineari.
    Tralasciando il metodo d’analisi di riferimento
    per la determinazione degli
    effetti dell’azione sismica, quale
    l’analisi modale con spettro di risposta
    e l’analisi dinamica lineare con
    integrazione al passo, modellando
    l’azione sismica attraverso accelerogrammi,
    limitatamente a strutture non
    dissipative; lo strumento più “semplice”
    da poter applicare per la determinazione
    degli effetti dell’azione sismica,
    è rappresentato dall’analisi
    statica lineare.
    L’analisi statica lineare definita anche
    metodo delle forze laterali, è applicabile
    per le sole costruzioni la cui risposta
    simica, in ciascuna direzione
    principale, non è influenzata dai modi
    di vibrazione superiori al primo, in
    modo significativo.
    In particolare al §7.3.3.2. delle NTC
    2008 viene precisato che l’analisi
    statica lineare può essere effettuata
    per costruzioni che rispettino precise
    indicazioni:
    – il periodo del modo di vibrare
    principale nella direzione in esame
    (T1) non deve superare 2.5 •
    TC o TD;
    dove TC è il periodo corrispondente
    all’inizio del tratto a velocità
    costante dello spettro, mentre TD è
    il periodo corrispondente all’inizio
    del tratto a spostamento costante
    dello spettro (cfr. §3.2.3.2.1. delle
    NTC 2008);
    – la costruzione deve essere regolare
    in altezza e quindi rispettosa
    di quanto riportato al §7.2.2. delle
    NTC 2008 “Caratteristiche generali
    delle costruzioni – RegolaritàIl valore del periodo (T1) può essere
    stimato utilizzando la relazione T1 =
    C1 • H3/4 commentata al §7.2.2. delle
    NTC 2008.
    Affinché tale “semplice” relazione
    possa essere applicata, senza calcoli
    più dettagliati che richiederebbero
    specifiche conoscenze di modellazione
    strutturale, occorre che le costruzioni
    in esame non superino i 40
    m di altezza e che abbiano una massa
    approssimativamente uniforme distribuita
    lungo l’altezza.
    Per tener conto della variabilità spaziale
    del moto sismico, nonché di
    eventuali incertezze nella localizzazione
    delle masse, è possibile stimare
    degli effetti torsionali accidentali,
    amplificando le sollecitazioni su ogni
    elemento resistente, attraverso il fattore
    () ricavabile dalla relazione
    = 1+0.6x/Le;
    dove “x” è la distanza dell’elemento
    resistente verticale dal baricentro
    geometrico di piano, misurata perpendicolarmente
    alla direzione dell’azione
    sismica considerata, mentre
    “Le” è la distanza trai due elementi
    resistenti più lontani, misurata allo
    stesso modo (cfr. §7.3.3.2. delle
    NTC 2008).
    Affinché tale “semplice” relazione
    possa essere applicata, senza calcoli
    più dettagliati che richiederebbero
    specifiche conoscenze di modellazione
    strutturale, occorre che l’edificio
    presenti rigidezze laterali e masse
    distribuite simmetricamente in
    pianta.
    Concludendo si potrebbe asserire
    che tutte le volte che una costruzione
    in zona sismica possiede i requisiti
    per poter effettuare una analisi statica
    lineare, essa rientra nelle competenze
    degli ingegneri junior.

    Prof. Ing. Mario Pasquino
    Consigliere dell’Ordine
    degli Ingegneri di Napoli
    Ordinario di Scienza delle Costruzioni
    Dipartimento di Ingegneria Strutturale
    Università degli Studi di Napoli Federico II

  4. Articolo inserito nella rivista dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli

    UN’OPINIONE
    SULLE COMPETENZE
    PROFESSIONALI DEGLI
    INGEGNERI JUNIOR

    Le competenze professionali degli ingegneri
    junior sono espressamente
    definite dall’art. 46, comma 3, DPR
    328/2001, ripartite per i tre settori
    della sezione B dell’albo.
    In seguito ad una richiesta della provincia
    di Macerata è nata l’esigenza
    di conoscere, se esistono limiti ai progetti
    firmati da ingegneri juniores per
    interventi di calcolo, verifica e direzione
    dei lavori in zona sismica per
    poterli validare.
    A tal proposito si osserva che il DPR
    328/2001, all’art 46, comma 3,
    punto a) capoverso 2, così si esprime:
    – la progettazione, la direzione dei
    lavori, la vigilanza, la contabilità
    e la liquidazione relative a costruzioni
    semplici, con l’uso di metodologie
    standardizzate.
    Essa norma lascia indefinite le locuzioni
    “semplici” e “standardizzate”
    ponendo in serie difficoltà i preposti
    all’osservanza di tale comma.
    Non c’è dubbio, per potersi esprimere
    con adeguata competenza,
    che tali aggettivi devono essere interpretati
    nell’ambito del calcolo strutturale
    rivolto alle costruzioni in zona
    sismica.
    Il C.N.I. in tal proposito, anche se a
    maggioranza, si è espresso in risposta
    al quesito proveniente dalla provincia
    di Macerata con la seguente
    dizione:
    – “il calcolo, la verifica e la direzione
    dei lavori di strutture in zona sismica”
    non rientrano tra le attività
    previste nel sopracitato DPR per la
    categoria degli ingegneri junior, in
    quanto non trattasi di costruzioni
    semplici con l’uso di metodologie
    standardizzate e, pertanto, tali attività
    sono di esclusiva competenza
    dell’ingegnere iscritto alla sezione
    A, settore a) civile e ambientale.
    In ciò fare il C.N.I. ha evidentemente
    chiaro il significato preciso degli aggettivi
    “semplici” e “standardizzato”.
    Sarebbe stato il caso di essere più
    espliciti in modo da non dare luogo
    ad equivoci.
    In attesa di ampio ed approfondito
    esame della questione si cerca di dare
    un’interpretazione al problema basandosi
    sulle seguenti considerazioni.
    Risaliamo al significato letterale dei
    due termini:
    Dal Vocabolario della lingua italiana
    Treccani si legge:
    – semplice: dal latino simplex e cioè
    costituito da un solo elemento e
    perciò non può risolversi in ulteriori
    elementi. In meccanica e quindi
    nell’analisi strutturale la parola
    semplice deve essere intesa applicata
    alle sollecitazioni calcolate.
    Appare pertanto che tutte quelle strutture
    per le quali non è richiesto un
    calcolo dei cosiddetti effetti del II ordine
    possano rientrare in quelle cosiddette
    semplici.
    A tal proposito è bene ricordare che
    i programmi delle 30 materie previste
    per il conseguimento della laurea
    del I livello di laurea sono, salvo inevitabili
    modifiche, uguali ai programmi
    delle 30 materie dei vecchi
    corsi di laurea quinquennali.
    E per essi è prevista la conoscenza
    del calcolo strutturale che si ferma
    alla valutazione degli effetti del I ordine.
    Nulla è previsto per esempio sul calcolo
    strutturale in acciaio, sulla stabilità
    dell’equilibrio elastico,sulle strutture
    prefabbricate. Analisi strutturale
    che deve assolutamente prevedere gli
    effetti del II ordine. Tali strutture, pertanto,
    non sono da considerare semplici.
    Successivamente:
    – standardizzato: dal francese estendar
    (stendardo). Livello, grado, tenore
    normale. Nel linguaggio
    scientifico, modello di un particolare
    fenomeno largamente accettato
    in quanto in accordo con le
    osservazioni sperimentali,e quindi
    ormai consolidato. Patrimonio culturale
    acquisito.
    Anche in questo caso se estendiamo
    tale concetto al calcolo strutturale
    possiamo dire che i metodi di
    calcolo che prevedono un’analisi
    che si ferma alla valutazione degli
    effetti del I ordine possono essere
    considerate metodologie standardizzate.
    Poi, volendo dare un significato operativo
    ai due termini occorre fare riferimento
    alla nuova normativa sismica
    entrata in vigore l’1 luglio
    2009, che definisce precise indicazioni
    sulle modalità di calcolo strutturale
    in zona sismica.
    Le costruzioni che si ritengono poter
    rientrare nelle competenze professionali
    degli ingegneri juniores sono le
    “costruzioni in calcestruzzo” e in particolare
    le strutture sismo-resistenti in
    cemento armato la cui tipologia strutturale
    sia una “struttura a telaio” secondo
    quanto precisato al §7.4.3.1.
    delle NTC 2008.
    Secondo le NTC 2008, la valutazione
    della risposta sismica di una struttura
    può eseguirsi mediante analisi lineari
    o analisi non lineari.
    Tralasciando il metodo d’analisi di riferimento
    per la determinazione degli
    effetti dell’azione sismica, quale
    l’analisi modale con spettro di risposta
    e l’analisi dinamica lineare con
    integrazione al passo, modellando
    l’azione sismica attraverso accelerogrammi,
    limitatamente a strutture non
    dissipative; lo strumento più “semplice”
    da poter applicare per la determinazione
    degli effetti dell’azione sismica,
    è rappresentato dall’analisi
    statica lineare.
    L’analisi statica lineare definita anche
    metodo delle forze laterali, è applicabile
    per le sole costruzioni la cui risposta
    simica, in ciascuna direzione
    principale, non è influenzata dai modi
    di vibrazione superiori al primo, in
    modo significativo.
    In particolare al §7.3.3.2. delle NTC
    2008 viene precisato che l’analisi
    statica lineare può essere effettuata
    per costruzioni che rispettino precise
    indicazioni:
    – il periodo del modo di vibrare
    principale nella direzione in esame
    (T1) non deve superare 2.5 •
    TC o TD;
    dove TC è il periodo corrispondente
    all’inizio del tratto a velocità
    costante dello spettro, mentre TD è
    il periodo corrispondente all’inizio
    del tratto a spostamento costante
    dello spettro (cfr. §3.2.3.2.1. delle
    NTC 2008);
    – la costruzione deve essere regolare
    in altezza e quindi rispettosa
    di quanto riportato al §7.2.2. delle
    NTC 2008 “Caratteristiche generali
    delle costruzioni – RegolaritàIl valore del periodo (T1) può essere
    stimato utilizzando la relazione T1 =
    C1 • H3/4 commentata al §7.2.2. delle
    NTC 2008.
    Affinché tale “semplice” relazione
    possa essere applicata, senza calcoli
    più dettagliati che richiederebbero
    specifiche conoscenze di modellazione
    strutturale, occorre che le costruzioni
    in esame non superino i 40
    m di altezza e che abbiano una massa
    approssimativamente uniforme distribuita
    lungo l’altezza.
    Per tener conto della variabilità spaziale
    del moto sismico, nonché di
    eventuali incertezze nella localizzazione
    delle masse, è possibile stimare
    degli effetti torsionali accidentali,
    amplificando le sollecitazioni su ogni
    elemento resistente, attraverso il fattore
    () ricavabile dalla relazione
    = 1+0.6x/Le;
    dove “x” è la distanza dell’elemento
    resistente verticale dal baricentro
    geometrico di piano, misurata perpendicolarmente
    alla direzione dell’azione
    sismica considerata, mentre
    “Le” è la distanza trai due elementi
    resistenti più lontani, misurata allo
    stesso modo (cfr. §7.3.3.2. delle
    NTC 2008).
    Affinché tale “semplice” relazione
    possa essere applicata, senza calcoli
    più dettagliati che richiederebbero
    specifiche conoscenze di modellazione
    strutturale, occorre che l’edificio
    presenti rigidezze laterali e masse
    distribuite simmetricamente in
    pianta.
    Concludendo si potrebbe asserire
    che tutte le volte che una costruzione
    in zona sismica possiede i requisiti
    per poter effettuare una analisi statica
    lineare, essa rientra nelle competenze
    degli ingegneri junior.

    Prof. Ing. Mario Pasquino
    Consigliere dell’Ordine
    degli Ingegneri di Napoli
    Ordinario di Scienza delle Costruzioni
    Dipartimento di Ingegneria Strutturale
    Università degli Studi di Napoli Federico II

    • Interessante la dissertazione del Prof. Pasquino, ma solo come esercizio accademico. Infatti se l’impostazione data alla materia fosse accettata ne deriverebbe che le competenze sono ancorate ai corsi universitari superati, introducento professionabilità a geometria variabile, con la necessità di ritornare sui banchi dell’università ogni qual volta una disposizione legislativa introduce novità.
      Il concetto se ampliato si potrebbe estendere ai concorsi a cattedra ecc.
      Si arriverebbe alla sospensione dall’albo dei laureati ante D.M. 2008.
      Quanto scritto può servire a far capire la superficialità con cui sono state scritte le circolari e pareri ma non oltre.
      Occorrono norme chiare su cosa si possa progettare senza che le competenze possano essere inficiate da DM di normativa che in base alla legge si succederanno ogni due anni.

  5. Cari colleghi,
    la nostra figura professionale attualmente è discriminata e poco considerata
    nel mondo politico, nel mondo del lavoro e purtroppo ultimamente anche dal
    mondo universitario; tutto ciò è frutto di errori commessi dalle passate
    amministrazioni, dalla mancata organizzazione universitaria e dalla attuale
    politica feroce utilizzata da quella casta di persone e professionisti che
    non ammettono la concorrenza che eventualmente gli ingegneri iunior
    porterebbero nel mondo dell’edilizia. A seguito di tutto ciò, alla luce
    anche delle poche possibilità concrete di contrastare l’attuale attacco alla
    nostra categoria, io accetterei l’albo unico alle seguenti condizioni:

    - gli iscritti degli anni 2001, anno della riforma, 2002-03-04-05-06 circa
    hanno sostenuto esami ben diversi nel contenuto dei programmi rispetto a chi
    decide di affrontare la laurea triennale nell’anno in corso; ciò è stato il
    frutto del mancato adeguamento, ambientamento, allineamento, da parte dei
    docenti che hanno continuato a spiegare i loro programmi indifferentemente
    dal N.O. o dal V.O., considerando anche il fatto che gli studenti del V.O.
    attualmente sostengono gli esami con gli stessi programmi e con gli stessi
    docenti degli attuali triennali. Detto ciò, l’unica via, a mio parere,
    percorribile è quello di far valere la riforma per chi si iscrive adesso ai
    corsi triennali (adeguando il contenuto dei programmi) e di adeguare gli
    attuali iscritti a gli ordini provinciali per l’accorpamento alla sezione A

    - Ovviamente gli iscritti della sez. A griderebbero allo scandalo, allora
    noi dovremmo fare in modo tale che ciò non avvenga, proponendo che il nostro
    adeguamento consista nel sostenere le uniche materie che eventualmente ci
    distinguerebbe dagli attuali iscritti e cioè = DINAMICA DELLE STRUTTURE E
    COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
    Se la sez. A grida allo scandalo, anche noi dobbiamo farlo per i geometri ed
    i periti perchè come hai ben potuto notare dalle ultime notizie, il diploma
    ormai puoi comprarlo con 5 mila euro mentre per avere la triennale bisogna
    spaccarsi il culo 5 anni!!!

    NEL CASO IN CUI NON VENISSE ACCETTATO TALE COMPROMESSO VALIDO PER GLI
    ATTUALI ISCRITTI ALLA SEZ. B, NOI INGEGNERI IUNIOR CHIEDERE SI L’ALBO
    DIVERSO DALL’ATTUALE, MA SENZA ALCUN’ALTRA CATEGORIA, CIOE’ SENZA I GEOMETRI
    ED I PERITI.

    • chiedere non costa nulla… il punto è che, anche ammesso si riesca alla fine di ottenere qualcosa, il gioco al massacro continuerà.
      Il punto, a mio modo di vedere, è che siamo sempre pochi contro tanti e fermarci è relativamente facile, ad esempio:
      ci sono, al momento, ing. quinquennali disposti a collaudare una struttura in c.a. progettata da un triennale?
      La risposta è no, vuoi per paura di commettere un illecito, vuoi perchè .. va bene così.
      Una valida mossa, in attesa della riforma (ennesima delle riforme …) che dovrebbe/potrebbe (?) ripristinare il ciclo unico, sarebbe quella di iscriversi alla magistrale sin da ora, e poter spendere, in sede di trattative, un diritto acquisito, e, nella peggiore delle ipotesi, ci consentirebbe di continuare gli studi.

    • Caro Collega volevo precisare che alla Facoltà di Ingegneria dell’università di Pisa solo i laureati magistrali con indirizzo strutture affrontano DINAMICA DELLE STRUTTURE E
      COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, quindi questa integrazione dovrebbe essere effettuata anche da tutti i laureati magistrali con indirizzo trasporti, idraulica, edile.
      Senza contare poi gli ing. informatici elettrici etc vecchio ordinamento che senza aver fatto alcun esame di Tecnica delle costruzioni si trovano abilitati a tutti i tre i settori.
      Alla luce di tutto ciò mi sembra che la nostra preparazione almeno nel campo strutturale sia equivalente ad un ingegnere quinquennale che non abbia seguito l’indirizzo strutture, non vedo quindi la necessita, per poter transitare nella sez. A di compensare queste lacune.
      Se ci vogliono impedire il calcolo devono abolirlo dal nostro piano di studi.
      All’esame di abilitazione ho dovuto affrontare il calcolo di un telaio in acciaio o cemento armato utilizzando il metodo agli stati limite; Superata la prova impedirmi di calcolare le strutture mi sembra una cosa vergognosa!
      Dott. Ing. E.F. B26

    • Una persona che studia ingegneria deve alla fine essere ingegnere, i due livelli di ingegnere coesistono da una vita in tutta europa e un ingegnere deve essere iscritto all’ordine degli ingegneri dove sono registrati tutti gli ingegneri.
      Allontanarci da questo concetto significa aver perso in partenza.
      Una curiosità : un collega ha appena finito la magistrale e mi ha detto che è stata molto più semplice della laurea.

  6. Io sono daccordissimo nel sostenere economicamente queste iniziative con la speranza che portino a risultati seri…..non facciamo che parliamo e parliamo e poi nessuno mette mano al portafogli per sostenere la categoria

  7. Elia, a mio avviso se accorpamento alla sez.A ci deve essere dovrà avvenire direttamente e senza sostenere alcun esame integrativo. Ciò che si sta verificando non lo abbiamo certamente voluto noi, ma coloro che ai tempi hanno pianificato i nuovi percorsi universitari. Pertanto, su un errore di valutazione commesso dai “grandi capi”, non possiamo rimetterci noi. Inoltre perchè noi dovremmo sostenere degli esami aggiuntivi su materie di cui gli ingegneri elettrotecnici, meccanici, elettronici, informatici e penso anche gli architetti (che possono firmare progetti super sperimentali su Marte) non sanno nemmeno dell’esistenza? Eventualmente potrei accettare eventuali corsi di aggiornamento.
    Penso che se devo ulteriormente arricchire la mia cultura riguardo le metodologie sulle costruzioni in zona sismica o quant’altro, lo devo fare solo per mia volontà e quando lo decido io, …e non perchè mi viene obbligato da ingegneri della sez. A. L’università nei tre anni di studi mi ha fornito le conoscenze di base per gestire autonomamente tutti gli eventuali aggiornamenti riguardo il mio settore lavorativo.
    Ai nostri giorni, con i passi da gigante che fa la tecnologia, è inevitabile aggiornarsi quotidianamente.

    Come vedo il nostro futuro…..
    - Un diritto acquisito non può essere tolto
    - Una legge non potrà mai essere retroattiva
    - Abbiamo un decreto che ci tutela
    - Sicuramente diamo molto fastidio alla sez. A
    - Probabilmente i Geometri e Periti invidiano la nostra posizione
    Parere favorevole o no del CNI e CSLLPP, questa battaglia la possiamo perdere solo noi, ovvero noi abbiamo tutte le carte in regola ed i “capoccia” lo sanno bene, per questo perdono tempo! Basta che ci muoviamo con sicurezza, celermente e concretamente e denunciamo come si deve e nelle dovute maniere gli enti preposti ed i relativi dirigenti.
    Farei un pensierino anche ai nostri ordini dove siamo iscritti, che dicono di sostenerci ma concretamente non fanno nulla, andando contro il così detto Codice Deontologico.

    Il nostro futuro sarà questo……
    Noi continueremo a firmare i nostri progetti e molto probabilmente entreremo automaticamente nella sez.A. Non dico che sia giusto entrare nella sez.A in questi termini, ma siamo in Italia e qui le cose vanno così (vedasi ‘68 – corsi abilitanti – sanatorie varie – e tanto altro).
    Poi se voglio continuare gli studi e conseguire la specialistica lo farò, ma per mia volontà!!!

  8. CARO ING. ELIA SEMPRE A DISCRIMINARE QUALCUNO, NON TI BASTA CHE SEI TU DISCRIMINATO COME INGEGNERE TRIENNALE, ED ESCI FUORI COSE ASSURDE QUELLI ISCRITTI ORA, I GEOMETRI E I PERITI, NON TI PARE CHE CHI TI FREGA SIA IL CNI CHE INVECE DOVREBBE TUTELARTI NON TI PARE CHE A TUTELARTI CI STA PENSANDO UN SINDACATO MENTRE I COLLEGHI CONSIGLIERI SI FANNO I FATTI LORO, NON TI PARE CHE LA POLITICA E PIENA DI LOBBIES FIGURATI SE GLI INGEGNERI SEZ.A DI CUI E’ PIENO IL PARLAMENTO CEDA UN PO DELLE SUE COMPETENZE. SECONDO ME INVECE DI SPARARE SUGLI ALTRI (IN ITALIA E’ SEMPRE COLPA DEL PIU’ DEBOLE) CERCA DI SPRONARE I CONSIGLIERI DELLA TUA ZONA CHE NON FANNO NULLA.

  9. DOMANDA MA IO CHE HO STUDIATO LE STRUTTURE IN ACCIAIO E FACENDO ANCHE UN PROGETTO IN TECNICA DELLE COSTRUZIONI SUL CALCOLO DEI NODI (BULLONI, FLANGE ECC…) CHE FACCIO? MA CAVOLO GLI ARCHITETTI NON FANNO NULLA E POSSONO FARE TUTTO!

  10. SECONDO ME CI VORREBBE UN ALBO PER I LAUREATI TRIENNALI , CHE AD ESEMPIO POTREBBE CHIAMARSI “ORDINE DEI LAUREATI TRIENNALI – SEZIONE INGEGNERIA CIVILE” E COSì VIA OPPURE “ORDINE DEGLI INGEGNERI JUNIORES”. STARE CON IL CNI CI PENALIZZA! ALTRA QUESTIONE IN QUESTI GIORNI CI STIAMO DIFENDENDO DAL CNI E DAI VARI ORDINI PROVINCIALI NONOSTANTE STIAMO PAGANDO TUTTI L’ISCRIZIONE, LA MIA PROPOSTA E’ QUELLA DI DEVOLVERE LA QUOTA DEL 2010 A COLORO CHE CI STANNO DIFENDENDO E CIOè CUP3. FACCIAMO UNA PROTESTA NON PAGHIAMO LA QUOTA D’ISCRIZIONE.

  11. “DOTT.ING. SEZ.B”

    Cari colleghi,

    vi scrivo le seguenti importanti osservazioni:

    a) Ai sensi dell’art.13 comma 7 del MIUR 270/2004 ed ai sensi della denominazione del corso di laurea noi siamo DOTTORI IN INGEGNERIA da cui il Dott.Ing.

    b) I laureati magistrali (3+2) ai sensi dell’art.13 comma 7 del MIUR 270/2004 ed ai sensi della denominazione del corso di laurea sono DOTTORI MAGISTRALI IN INGEGNERIA da cui il Dott.Mag.Ing.

    c) L’art.45 comma3 del DPR 328/2001 asserisce che l’aggettivo “IUNIOR” va posto NON subito dopo la parola “INGEGNERE” ma a termine del settore di appartenenza, es. INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR cosa che risulta anche dagli attestati di abilitazione.

    d) Scrivere quindi DOTT.ING.JR vuol dire che si è dottori in ingegneria iunior, ma NON esiste alcun corso di laurea in ingegneria iunior.
    La dicitura esatta dei corsi di laurea (triennali) è ad es.: LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO

    e) Pertanto,
    la dicitura dott.ing. jr è impropria dato che sugli attestati di laurea siamo dottori in ingegneria e non dottori in ingegneria iunior.
    Anche scrivere ING.IUNIOR è inesatto, in quanto la sequenza di questa due parole non è scritta su alcun testo di legge.
    Torno a ripetere l’aggettivo “IUNIOR” va posto NON subito dopo la parola “INGEGNERE” ma a termine del settore di appartenenza, es. INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR ai sensi dell’art.45 comma3 del DPR 328/2001

    g) Sul mio certificato di iscrizione all’ordine degli ingegneri è scritto Dott.Ing. Nicola P. …….sez.B – settore a) civile ed ambientale N° B…
    L’aggettivo iunior non compare, ed è giusto che sia cosi!!! Quindi sul mio timbro ho eliminato lo “IUNIOR” e nessuno mi può dire nulla!!!!

    Vi saluto cordialmente

    Dott.Ing. Nicola P.

    Presidente commissione sez.B

    • Caro Nicola tutto quello che dici è sacrosanto e dobbiamo farlo capire a tutti gli ingegneri della sez. B.
      Ho mandato anche una mail all’università chiedendo la correzione su un certificato.
      Il Certificato riporta che sono “abilitato alla professione di ingegnere civile ambientale iunior”,mentre il Dpr 328/01 al capo IX parla di professione ingegnere.
      Sono in attesa di una risposta dall’università vi farò sapere
      Invito tutti i colleghi a controllare ed a far correggere tale imprecisione.
      Saluti a tutti
      dott. ing. Enrico

  12. “DOTT.ING. SEZ.B”

    Cari colleghi,

    vi scrivo le seguenti importanti osservazioni:

    a) Ai sensi dell’art.13 comma 7 del MIUR 270/2004 ed ai sensi della denominazione del corso di laurea noi siamo DOTTORI IN INGEGNERIA da cui il Dott.Ing.

    b) I laureati magistrali (3+2) ai sensi dell’art.13 comma 7 del MIUR 270/2004 ed ai sensi della denominazione del corso di laurea sono DOTTORI MAGISTRALI IN INGEGNERIA da cui il Dott.Mag.Ing.

    c) L’art.45 comma3 del DPR 328/2001 asserisce che l’aggettivo “IUNIOR” va posto NON subito dopo la parola “INGEGNERE” ma a termine del settore di appartenenza, es. INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR cosa che risulta anche dagli attestati di abilitazione.

    d) Scrivere quindi DOTT.ING.JR vuol dire che si è dottori in ingegneria iunior, ma NON esiste alcun corso di laurea in ingegneria iunior.
    La dicitura esatta dei corsi di laurea (triennali) è ad es.: LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO

    e) Pertanto,
    la dicitura dott.ing. jr è impropria dato che sugli attestati di laurea siamo dottori in ingegneria e non dottori in ingegneria iunior.
    Anche scrivere ING.IUNIOR è inesatto, in quanto la sequenza di queste due parole non è riportata su alcun testo di legge.
    Torno a ripetere l’aggettivo “IUNIOR” va posto NON subito dopo la parola “INGEGNERE” ma a termine del settore di appartenenza, es. INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR ai sensi dell’art.45 comma3 del DPR 328/2001

    f) Sul mio certificato di iscrizione all’ordine degli ingegneri è scritto Dott.Ing. Nicola P. …….sez.B – settore a) civile ed ambientale N° B…
    L’aggettivo iunior non compare, ed è giusto che sia cosi!!! Quindi sul mio timbro ho eliminato lo “IUNIOR” e nessuno mi può dire nulla!!!!

    Vi saluto cordialmente

    Dott.Ing. Nicola P.

    Presidente commissione sez.B

    • Volevo precisare che siamo dottori in ingegnereia, (i quinquennali sono dottori magistrali), abilitati alla professione di ingegnere, il termine iunior fa parte del titolo ovvero ing. civile ambientale iunior.
      Quando da tutti verrà precisato il settore di appartenenza allora lo faremo anche noi riportando ing. civile ambientale iunior
      firmarsi dott. ing. è quindi correttissimo perchè lo sono anche gli ingegneri della sez. B
      saluti a tutti
      dott. ing. Enrico

  13. dpr 328/2001 CAPO XI

    Art.55 TABELLA A (prevista dall’art. 8, comma 3)

    Lo stesso legislatore, in tale tabella, scrive ING. SEZ.B e non ing. iunior sez.B.

    Saluti
    Nicola

  14. Voglio proporre una idea certo non facile per i costi i fondi e per organizzarla. Ci vorrà del tempo per organizzarla però voglio esporla. Inanzitutto creare un gruppo di lavoro indipendente dalle altre questioni più importanti che oggi dobbiamo affrontare per la nostra professione in modo da non ostacolare e ritardare le altre iniziative.
    La mia idea è quella, con l’ausilio di qualche organizzazione umanitaria e quant’altro tipo ingegneri senza frontiere, di individuare un paese zona sismica e sottosviluppato o in via di sviluppo dove necessitano opere ingegneristiche di un certo spessore e di primaria importanza. Selezionare per esempio un equipè di 15 ingegneri e 5 architetti (tutti iscritti alla sez. B settore civile ambientale o altro se necessario, con diverse specializzazioni ambientali, civili, edili ecc.) e 5 geologi iscritti nella sez. B. Prestare la nostra opera gratuitamente per un buona causa e nello stesso tempo dimostrando la nostra elevata preparazione con la realizzazione dellopera all’Italia ad al resto del mondo. Giungere chi è disposto a farlo in questi luoghi e progettare l’opera, sono esclusi gli ingegneri iscritti nella sez. A. Non sarà facile trovare e raccogliere i fondi per realizzarle, la mia rimane solo un idea, che spero qualcuno, consiglieri di sez. B cup3, possano avere le conoscenze l’appoggio e le possibilità di realizzarla.

  15. La cosa da avviare subito e senza mezzi termini,è quella di investire l’ Autorità del Garante sulla Concorrenza per il seguente quesito:
    gli ingegneri v.o. sono iscritti a tutti e tre settori mentre noi con il 328/2001 siamo costretti a subire l’ingiustizia di questa legge che ci limita nella attività di ingegnere nella sua interezza professionale.E’ una ingiustizia immane, è questo che bisogna fare adesso subito, fare uguaglianza di tutti. sia degli ingegneri del v.o. che del n.o.
    Solo in Italia esiste una discriminazione così beffarda , negli altri paesi della UE , non esiste questa disuguaglianza nelle professioni cosiddette tecniche ingegneristiche, pertanto, se volete vincere la battaglia sulle competenze sismiche ecc. bisogna puntare a vincere la GUERRA !!! altrimenti si fà la solita lotta Italiota, ossia, rimarrà soltanto aria fritta e basta.
    Per cui, invito il CUP3 “se veramente ha le intenzioni e ci crede nel compito che svolge”, di affrontare subito questo problema e di non perdere nemmeno un minuto per avviare tutto il necessario per chiedere alla Autorità del Garante sulla Concorrenza “in quanto è dominante la posizione di chi può operare in tre settori rispetto a chi può operare solo in uno”, nella stessa professione.
    Se il CUP3, sarà operativo in questo senso, io sarò disponibile a raccogliere adesioni anche in campo nazionale per le iscrizioni allo stesso organismo. Altrimenti, una bella mattina, farò da solo quello che dovrebbe fare il CUP3, cioè, mi costituisco da solo sia davanti al Garante che alla Corte di Giustizia Europea.
    Se riuscirò ad ottenere giustizia, “come credo per motivi inconfutabili ed incontrovertibili” subito dopo, fonderò un sindacato pensando di far aderire almeno tre mila colleghi.
    Saluti e buona fortuna da un collega che si è rotto le p.. con la storia dei tre settori solo per alcuni ingegneri a danno di altri.
    Questa è la vera GUERRA da fare altro che sismicità si sismicità no !! Mi dispiace ma tutti voi affrontate il problema dalla parte sbagliata
    Un ingegnere chimico ha progettato un palazzo di cinque piani !! Un ingegnere informatico un muro di contenimento da svariati migliaia di euro di parcella !! dove hanno studiato le materie basilari di meccanica del continuo? le travi ?? il cls ? ecc.. Ecco perchè urge ristabilire gli equilibri nella professione di ingegnere , il famigerato 328/2001, ha fatto e continua a fare danni, ma solo agli ingegneri che sono costretti di iscriversi in un solo settore, è ingiusto pensateci bene !!altro che competenza sismica,impiantistica ecc.. la professione “anche se è sopraggiunto il 328″ , deve essere per tutti di INGEGNERE !! Per le sezioni A e B, per il momento stendiamo un velo pietoso, altra discriminazione non applicata in nessun paese membro della UE. Saluti.

    • D’accordo al 100% sul fatto che il 328/2001 ha prodotto solo danni, il punto è che lo stesso è stato difeso (da noi in primis) a spada tratta innanzi al consiglio di stato, e questo è stato un grosso errore.
      Se fosse stato dichiarato inapplicabile sarebbe stato compito imprenscindibile di qualsiasi governo porvi una pezza legislativa e superare questa impasse.
      E’ altrettanto chiaro che, stante il fatto che esistiamo proprio grazie al 328/2001, la soluzione politica sarebbe andata bene per noi mentre chi si fosse trovato in mezzo al guado (laureandi e studenti in genere) se la sarebbe ritrovata sbattuta sui denti (per usare un eufemismo..)
      La faccenda è talmente ingarbugliata che è necessaria più che mai una soluzione organica che tenga conto del fatto che coesistono “de facto”, ed in modo inammissibile, non tre ma quattro livelli di competenze:
      -tecnici diplomati;
      -laureati;
      -laureati specialistici/magistrali iscritti ad un solo settore;
      -laureati VO iscritti a tutti i settori.

  16. PER TUTTI GLI INGEGNERI DELL’INFORMAZIONE E QUANTI SONO SOLIDALI A QUANTO SEGUE:

    Come sapete il CUP3 ha ottenuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alla riforma delle professioni.

    I responsabili del CUP3 hanno fornito mediante il blog http://www.ingegnereiunior.it un indirizo email dove inviare suggerimenti per la riforma delle professioni da portare poi al tavolo dei lavori.

    Ora è chiaro che la maggior parte dei suggerimenti verranno dal settore edile-ambientale che recentemente ha subito la penalizzazione per quanto riguarda la costruzione in zona sismica.

    Vorremmo cercare anche di far sentire la voce degli INGEGNERI DEL SETTORE DELL’INFORMAZIONE e a tal proposito abbiamo creato un fac-simile di lettera da inviare al CUP3 per sensibilizzare i legislatori alle nostre problematiche.

    Chiediamo quindi a tutti gli ingegneri dell’informazione di copiare e incollare la lettera sotto riportata e di inviarla all’indirizzo email del CUP3 che è info_cup3@libero.it

    Ovviamente la lettera sotto riportata è aperta a modifiche e integrazioni e dunque chiunque volesse aggiungere qualcosa può farlo senza nessun problema…
    (il nostro intento è quello di fare in modo che arrivino al CUP3 quante più segnalazioni possibili).

    Vi preghiamo di inviare questa lettera e di passare la voce a quanti avessero a cuore questa problematica (non necessariamente ai soli ingegneri dell’informazione).

    Il problema non riguarda solo quelli che attualmente sono iscritti, ma anche coloro che non erercitano la libera professione; chiediamo anche a loro e a tutti coloro che si sentono privati di un diritto, di sostenerci in nome della reputazione che ci contraddistingue… per non portare alcune classi di ingegneri alle competenze di un diplomato in una materia umanistica ( con tutto il rispetto per questo tipo di indirizzo…).

    Grazie a quanti vorrano sostenere questa causa.

    EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
    EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
    EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
    EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it

    ECCO LA LETTERA CON LA NOSTRA RICHIESTA: BASTA SOLO FARE COPIA E INCOLLA DEL TESTO CHE SEGUE E INVIARLA ALL’INDIRIZZO QUI SOPRA:

    Gent.mi responabili del servizio CUP3

    la presente per portare alla vostra attenzione un grave problema che riguarda le limitazioni imposte dal DPR 328 alla professione di ing. Junior settore informazione, già noto ma meno discusso rispetto al parere del CNI sulla progettazione edilizia in zona sismica.

    essendo un numero sicuramente ridotto, rispetto ai colleghi del settore edile è difficile far valere i nostri diritti.
    Vi chiediamo quindi cortesemente, in vista delle audizioni in merito alla riforma delle professioni in corso di svolgimento presso la commissione Giustizia della Camera dei Deputati e in tutti gli altri organi competenti, di farvi portavoce degli ingegneri junior settore informazione in ordine a quanto segue:

    Il DPR 328/01 introduce due forti limitazioni per l’esercizio di attività professionali per i laureati in ingegneria secondo i nuovi attuali ordinamenti (DM 509/99 e DM 270/04):

    > una limitazione data dalle sezioni A e B

    > una limitazione sulle attività, introducendo i settori civile e ambientale, dell’informazione e industriale

    Il settore dell’ingegneria dell’informazione subisce in maniera drastica questo tipo di divisione e ne esce irreparabilmente discriminato in quanto, ad esempio, ad un Ing. elettronico o delle telecomunicazioni non è concessa la progettazione di semplici impianti elettrici pur avendo sostenuto diversi esami del proprio corso di laurea che gli garantiscono un’adegua preparazione in materia.

    Riteniamo “accettabile” la suddivisione in settori per l’ordine degli ingegneri al fine di evitare abusi nella libera professione, pur considerando che ci sono nostri colleghi che, con lo stesso nostro titolo, sono iscritti a tutti e tre i settori, non per merti ma perchè hanno avuto la fortuna di essere nati qualche anno prima.
    Troviamo invece assolutamente discutibile la scelta delle competenze attibuite ai tre settori, ed in particoltre troviamo assurda l’esclusioone di alcune lauree (ad esempio ingegneria elettronica) dal settore industriale a beneficio di altre che hanno un percorso formativo meno affine a questo.

    Inoltre il DPR 328 non dà la possibilità, ad un laureato Junior elettronico, delle telecomunicazioni o informatico, di sostenere l’esame di stato per abilitarsi in ulteriori settori riducendo così le sue competenze ad un livello inferiore di quelle di un perito industriale.
    In questo modo diventa difficie, se non impossibile, per un ingegnere junior o magistrale iscritto al settore dell’ informazione ritagliarsi uno spazio nel mercato della libera professione.

    Tutto ciò si traduce in 3 anni di formazione universitaria “GETTATI AL VENTO” in quanto assolutamente inutili ai fini di competenze e riconoscimenti professionali.

    Chiediamo quindi una maggiore tutela per il settore dell’informazione aumentando le competenze per gli Ingegneri che ne fanno parte.

    In alternativa chiediamo di inserire, nella proposta di riforma professionale, la possibilità di sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla libera professione in un settore diverso, senza necessariamente dover conseguire un ulteriore laurea.

    L’accesso all’ esame di stato, in altro settore, potrebbe essere consentito, ad esempio, previo percorso formativo in affiancamento di professionisti abilitati (tirocinio), esami universitari di recupero o corsi specifici riconosciuti che colmano eventuali debiti formativi.

    Certi della Vostra collaborazione

    Restiamo in attea di riscontro e inviamo
    Distinti saluti

    TUTTI GLI Ing. Junior DEL Settore informazione.

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