La notizia viene pubblicata su Italia Oggi del 14 marzo 2008, se per gli incarichi di lavoro autonomo all’esterno delle amministrazioni pubbliche, secondo la legge finanziaria del 2008, è necessaria la specializzazione universitaria, la stessa cosa non è valida per quei professionisti le cui prestazioni sono disciplinate da leggi speciali.
Questa è l’interpretazione che il Cnpi ha dato della norma contenuta nella Finanziaria del 2008. Secondo il Cnpi sarebbe tutto scritto nell’art. 3, comma 76, della legge 244 del 24 dicembre 2007, in vigore dal 1° Gennaio 2008, che ha modificato l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001. Nell’ultima circolare dell’ 11 Marzo 2008 si specifica come requisito minimo per collaboratori e consulenti il possesso della laurea specialistica, ma secondo il Cnpi è anche indicato che fanno eccezione le attività disciplinate da leggi di settore e che il consulente deve “operare da tempo nel settore di interesse”.
A titolo esemplificativo, alcune prestazioni professionali previste da leggi speciali per le quali non vale il requisito della specializzazione universitaria, prevista dall’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, potrebbe essere un incarico inerente a progettazione , direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, per le quali è necessario possedere i titoli previsti dalla normativa di riferimento professionale, per le quali la prestazione sarà affidata secondo le modalità previste dal dlgs 163/2006, relativo al codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture.
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