Il punto sul Regolamento dei Lavori pubblici

Abbiamo un codice degli appalti “DLgs 163/2006″ in vigore dal 1.7.2006. Il codice rimanda ad un regolamento dei lavori pubblici senza il quale non si può fare nessun appalto. Il Codice stabilisce che fino a quando non sarà approvato un nuovo Regolamento resta in vigore quello precedente al codice, cioè il DPR 554/1999. Nel frattempo il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto un nuovo Regolamento elaborato in attuazione del Codice degli appalti. Lo stesso schema di Regolamento stabilisce che l’entrata in vigore èGrattacielo spostata di 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi, anche se il Regolamento andasse in Gazzetta nel mese di Febbraio, l’applicazione sarebbe comunque rinviata alla primavera-estate 2008. Intanto per rendere la cosa più semplice, dopo la confezione dello schema di Regolamento, il Parlamento ha approvato il secondo decreto correttivo del Codice degli appalti “DLgs 113 del 31.7.2007″, apportando importanti variazioni al Codice. Variazioni delle quali ovviamente non è stato tenuto conto nello schema di Regolamento perché era stato elaborato in precedenza.

Nel fra tempo è stato formalizzato il parere del Consiglio di Stato sullo schema del Regolamento dei Lavori Pubblici. Di seguito si citano solo le osservazioni che riguardano la nostra categoria cioè quella degli ingegneri triennali.

Laurea quinquennale e laurea breve. Art.3.1 aa) e articoli 78, 86. 88 e 212. Il Regolamento all’art.3.1 definisce solo le lauree quinquennali e non le lauree brevi.

Il Consiglio ritiene che non sia questa la sede per dare una definizione di laurea, che compete all’ordinamento universitario. Inoltre, l’ambito delle competenze professionali dei soggetti muniti di laurea ordinaria e di laurea breve è fissato dalle discipline delle singole professioni, e non può essere modificato dal Regolamento. Conclude il Consiglio che occorre quanto meno precisare che la definizione di laureato data dall’art. 3 dello schema si applica salvo che non sia diversamente disposto da singoli articoli del Regolamento.

Nomina del collaudatore. – Collaudi a laureati triennali e a funzionari in pensione. Il comma 5 dell’art.212 prevede che l’incarico di collaudo possa essere conferito anche a soggetti muniti di laurea triennale o diploma universitario.

Il Consiglio rinvia a quanto osservato in relazione all’art. 3, lett. aa), in ordine alla necessità di espungere il riferimento alla laurea triennale o diploma universitario. Compete infatti alle discipline delle singole professioni stabilire se e quali collaudi possono essere demandati a soggetti muniti di laurea triennale.

Il Parere del consiglio di stato si conclude così “esprime parere favorevole con le osservazioni e alle condizioni suindicate”.

Schema DPR 13/07/2007

Lascia una Risposta